Ricominciano a decorrere i termini "prima casa"

 Riportiamo l'articolo uscito su "Federnotizie" in data 27.10.2023 a firma Notaio Annalisa Annoni

 

 

Si conclude il 30 ottobre 2023 il lungo periodo di sospensione dei termini previsti dalla nota II-bis art. 1 Tariffa parte prima DPR 131/1986 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) e dall’art. 7 L. 448/1998 per l’acquisto della “prima casa” e per l’applicazione del relativo credito di imposta.

I predetti termini ricominceranno quindi a decorrere dal 31 ottobre 2023.

La legislazione emergenziale che si è susseguita durante il periodo della pandemia da Sars-CoV-2 (Covid 19) aveva previsto la sospensione dei citati termini come segue:

dapprima per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020 in forza dell’art. 3, comma 5-septies del D.L. 228/2021, che era intervenuto sull’articolo 24 del D.L. 23/2020; tale termine era poi stato prorogato al 31 dicembre 2021 in forza dell’art. 3, comma 11- quinquies del D.L. 183/2020; altra proroga aveva portato il termine finale della sospensione al 31 marzo 2022, in forza dell’art. 3 comma 5-septies della Legge n. 15/2022 (e dal 1°aprile 2022 i termini avevano quindi ricominciato a decorrere);

l’art. 3 comma 10-quinquies del D.L. n. 198/2022, così come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023, ha infine previsto una nuova sospensione retroattiva dei termini relativi alle agevolazioni prima casa per il periodo compreso tra il 1° aprile 2022 ed il 30 ottobre 2023.

Si deve pertanto considerare che i termini per l’acquisto della “prima casa” e per l’applicazione del relativo credito d’imposta risultano essere stati sospesi ininterrottamente, per effetto delle predette norme, dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023.

La sospensione ha riguardato:

il termine di 18 mesi dall’acquisto della “prima casa" entro il quale occorre trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’abitazione; il termine di un anno entro il quale chi ha alienato l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” entro cinque anni dall’atto di acquisto deve procedere ad acquistare altro immobile da destinare a propria abitazione principale; il termine di un anno entro il quale chi ha acquistato un immobile usufruendo dei benefici “prima casa” deve procedere alla alienazione di altra abitazione ancora in suo possesso a sua volta acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”; il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, per il riacquisto di altra “prima casa” al fine di poter usufruire del credito d’imposta.

Dal 31 ottobre 2023, quindi, tutti i predetti termini ricominciano a decorrere. Ciò comporta pertanto, per esempio, che:

se l’alienazione infraquinquennale della “prima casa” è avvenuta prima del 23 febbraio 2020 il termine per il riacquisto che si era interrotto alla data del 23 febbraio 2020 riprende ora il suo decorso a partire dal 31 ottobre 2023 (in sostanza per computare il termine di un anno per il riacquisto, ma anche per l’applicazione del credito d’imposta ex art. 7 L. 448/1998, dovrà tenersi conto del periodo trascorso fra il giorno dell’intervenuta alienazione infraquinquennale ed il 23 febbraio 2020, considerare sterilizzato il periodo fra il 23 febbraio 2020 ed il 31 ottobre 2023 e quindi completare il computo del periodo annuale a decorrere dal 31 ottobre 2023); se l’alienazione infraquinquennale è avvenuta tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 ottobre 2023 l’individuazione del termine ultimo per il riacquisto, ma anche per l’applicazione del credito d’imposta ex art. 7 L. 448/1998, sarà molto semplice, infatti il termine di un anno decorrerà in ogni caso a partire dal 31 ottobre 2023;

se l’alienazione infraquinquennale avverrà dal 31 ottobre 2023 i termini per il riacquisto della nuova “prima casa” e per l’applicazione del relativo credito d’imposta riprenderanno ad operare secondo il regime ordinario. Il medesimo ragionamento vale anche per il computo del termine di un anno previsto per la alienazione dell’immobile preposseduto e già a suo tempo acquistato con le agevolazioni “prima casa” quando si sia già provveduto ad acquistare un nuovo immobile con le medesime agevolazioni, nonché per il computo del termine di 18 mesi entro il quale l’acquirente che si sia impegnato a trasferire la propria residenza nel comune ove si trova l’abitazione acquistata dovrà adempiere a tale impegno.

 

Convegno organizzato da "Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni"

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Al via una "Europa Academy" per raccontare l'Ue vista 'da destra'

 

Riportiamo l'articolo uscito sul "Il Giornale.it" in data 16.12.2020 a firma Gabriele Laganà

 

L’Europa vista da destra. È questo lo scopo de "La nostra Europa Academy", il nuovo percorso formativo per approfondire le tematiche della Ue promosso da Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, in collaborazione con il gruppo Conservatori e Riformisti Europei (Ecr) e l'associazione culturale “La nostra Europa”.

 

Il corso prevede cinque settimane di lezione ed è riservato a 50 giovani con una età compresa tra i 18 ed i 30 anni residenti nel collegio Nord-Ovest, quello che comprende Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. I partecipanti verranno distribuiti in maniera diffusa tra le Regioni coinvolte e per lo più saranno coinvolti studenti universitari. Questa la ripartizione: Milano 14, Varese, 2, Brescia 3, Lecco 1, Monza-Brianza 3, Bergamo 4, Pavia 4, Como 2, Mantova 1 Torino 3, Cuneo 4, Biella 2, Alessandria 2, Verbania 1, Imperia 3, La Spezia 1

 

Gli studi prenderanno il via il prossimo 23 gennaio e si concluderanno il 20 del mese successivo. Previsti cinque moduli ogni sabato mattina dalle 9 alle 13. A coordinare il corso è il professor Giangiacomo Calovini, esperto di geopolitica e responsabile didattico dell'Academy. "Il corso si articola in cinque moduli che approfondiscono diverse tematiche europee", ha spiegato Calovini.

 

Nel primo modulo del 23 gennaio la lezione, con orario 9-13, tenuta dal dottor Calovini sarà dedicata alla "Storia dell’integrazione europea". Il sabato successivo si parlerà de "Le istituzioni europee" alle 9-11 e di "Basi di diritto Europeo" alle 11-13 con la dottoressa Marta Lazzaroni, assegnista di ricerca Diritto dell’Unione europea Unibs. Nel modulo 3 del 6 febbraio si tratterà "Il bilancio europeo" (09-11) con il dottor Giovanni Posio, notaio e cultore della materia Diritto dell’Unione europea Unibs. A seguire la lezione sarà su "I finanziamenti europei". L’appuntamento del 13 febbraio verterà interamente sulle "Le politiche europee" con la dottoressa Lazzaroni e il dottor Giovanni Posio. Ultimo appuntamento è per il 20 febbraio quando di discuterà de "Le destre italiane ed europee" (09-11) con il professore Alessandro Duce, docente Storia delle relazioni internazionali Unipr, e "La cultura conservatrice europea" (11-13) con Francesco Giubilei, giornalista, scrittore e professore a contratto.

 

Al termine del percorso formativo si terrà un esame: due partecipanti saranno successivamente selezionati per prendere parte ad uno stage retribuito di tre mesi presso gli uffici dell’onorevole Fidanza al Parlamento europeo di Bruxelles. "L'obiettivo è partire il 15 marzo per terminare il 15 giugno", ha indicato ancora Calovini.

 

"Abbiamo pensato a un percorso di formazione politico-culturale che racconti le istituzioni europee dal punto di vista della destra", ha sottolineato Fidanza che ha raccontato che l’iniziativa è piaciuta così tanto che "siamo stati letteralmente sommersi di richieste, tanto che le adesioni sono state chiuse dopo poco più di una settimana". L’esponente di Fdi ammette che inizialmente si era ipotizzato di creare una classe da 40 persone ma "abbiamo avuto 70 adesioni e alla fine abbiamo optato per un gruppo da 50 partecipanti che inizialmente seguiranno le lezioni da remoto". Visto il successo che ha riscosso il percorso formativo già si ipotizza una nuova edizione. "Se la pandemia ce lo permetterà, proseguiremo parzialmente in presenza nella nostra sede di Milano. A giugno partirà la seconda edizione, con l'obiettivo di organizzare ogni anno un corso invernale e uno estivo", ha concluso Fidanza.

Modalità di erogazione del servizio notarile durante la pandemia

In adeguamento ai provvedimenti assunti dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2020, il nostro Studio Notarile si è dotato di alcune regole di condotta.

Il nostro studio rimane operativo (solo nelle sedi principali e parte del nostro personale in "modalità agile", con le difficoltà che ciò comporta), il notaio è un Pubblico Ufficiale e l’attività notarile rientra quindi tra i “servizi essenziali” dei quali non viene disposta la chiusura.

Occorre però sottolineare che il decreto di cui sopra ha ribadito che ogni spostamento delle persone fisiche sia da evitare, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Ci uniamo quindi all'appello rivolto a tutti i cittadini di evitare gli spostamenti dalle proprie abitazioni, se non per le ragioni eccezionali sopra richiamate, e manteniamo il nostro impegno nella tutela della salute dei nostri Clienti e dei nostri Collaboratori.

Per i Clienti che non ravvisino nella stipula di un atto notarile una "situazione di necessità",  lo Studio si impegna a garantire il servizio non appena verranno revocate le misure volte a evitare lo spostamento dalle abitazioni. Per coloro i quali, invece, ravvisino nella stipula di un atto notarile una "situazione di necessità", la prestazione dovrà essere richiesta per iscritto da ciascuno dei Clienti, fornendo adeguata motivazione circa il carattere indifferibile della prestazione notarile richiesta. Non è compito del notaio valutare l’indifferibilità della stipula né esprimere valutazioni personali in ordine alle motivazioni che abbiano giustificato lo spostamento del Cliente: quindi, ogni responsabilità che derivi dalla richiesta di stipula di un atto notarile graverà esclusivamente sul Cliente richiedente.

Laddove si procedesse alla stipula, si dovranno inderogabilmente osservare le seguenti regole:

a) il luogo di stipula dovrà essere necessariamente il nostro Studio;

b) potranno accedere allo Studio esclusivamente coloro che devono apporre la propria firma (senza accompagnamento di nessun altra persona, Professionisti compresi); 

c) si dovranno rigorosamente rispettare gli orari prefissati (senza cioè accedere allo Studio con anticipo), osservando la distanza di sicurezza di almeno 2 metri e comunque adeguandosi a ogni altra prescrizione di igiene e sicurezza impartita dallo Studio;

d) i Clienti dovranno presentarsi muniti di mascherine e guanti protettivi (lo Studio NON mette a disposizione questi apparati, essendo riservati al Personale dell’ufficio);

e) non potranno accedere allo Studio persone che presentano sintomi febbrili, di raffreddore e di tosse;

f) tutti i partecipanti dovranno concorrere a far sì che la riunione si svolga nel più breve tempo possibile (compatibilmente con il dovere di piena informazione del Cliente che il notaio rogante comunque garantirà).

Il modulo per accedere al Fondo per la sospensione dei mutui sulla prima casa

Articolo pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

È stata pubblicata la nuova modulistica, aggiornata e semplificata rispetto al modello precedente, per presentare la domanda di sospensione del mutuo tramite l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.

Per facilitare e velocizzare ulteriormente le procedure, il nuovo modello, reperibile sui siti del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap e dell'Abi, potrà essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.

A seguito della firma del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo dell’art. 54 del DL "CuraItalia" che integra la disciplina del cosiddetto fondo Gasparrini, che prevede il diritto, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.

In seguito all'emergenza Covid, l'operatività del fondo Gasparrini è stata estesa, consentendo di accedere al medesimo anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo:

- non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

- è possibile beneficiare anche per chi ha già fruito in passato della sospensione (purché l’ammortamento sia ripreso da 3 mesi);

- è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo il cittadino, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l’intervento dello stesso, deve prendere contatto con la banca che ha concesso il mutuo, la quale dietro presentazione della documentazione necessaria procede alla sospensione del finanziamento.

Ricominciano a decorrere i termini "prima casa"

 Riportiamo l'articolo uscito su "Federnotizie" in data 27.10.2023 a firma Notaio Annalisa Annoni

 

 

Si conclude il 30 ottobre 2023 il lungo periodo di sospensione dei termini previsti dalla nota II-bis art. 1 Tariffa parte prima DPR 131/1986 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) e dall’art. 7 L. 448/1998 per l’acquisto della “prima casa” e per l’applicazione del relativo credito di imposta.

I predetti termini ricominceranno quindi a decorrere dal 31 ottobre 2023.

La legislazione emergenziale che si è susseguita durante il periodo della pandemia da Sars-CoV-2 (Covid 19) aveva previsto la sospensione dei citati termini come segue:

dapprima per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020 in forza dell’art. 3, comma 5-septies del D.L. 228/2021, che era intervenuto sull’articolo 24 del D.L. 23/2020; tale termine era poi stato prorogato al 31 dicembre 2021 in forza dell’art. 3, comma 11- quinquies del D.L. 183/2020; altra proroga aveva portato il termine finale della sospensione al 31 marzo 2022, in forza dell’art. 3 comma 5-septies della Legge n. 15/2022 (e dal 1°aprile 2022 i termini avevano quindi ricominciato a decorrere);

l’art. 3 comma 10-quinquies del D.L. n. 198/2022, così come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023, ha infine previsto una nuova sospensione retroattiva dei termini relativi alle agevolazioni prima casa per il periodo compreso tra il 1° aprile 2022 ed il 30 ottobre 2023.

Si deve pertanto considerare che i termini per l’acquisto della “prima casa” e per l’applicazione del relativo credito d’imposta risultano essere stati sospesi ininterrottamente, per effetto delle predette norme, dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023.

La sospensione ha riguardato:

il termine di 18 mesi dall’acquisto della “prima casa" entro il quale occorre trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’abitazione; il termine di un anno entro il quale chi ha alienato l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” entro cinque anni dall’atto di acquisto deve procedere ad acquistare altro immobile da destinare a propria abitazione principale; il termine di un anno entro il quale chi ha acquistato un immobile usufruendo dei benefici “prima casa” deve procedere alla alienazione di altra abitazione ancora in suo possesso a sua volta acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”; il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, per il riacquisto di altra “prima casa” al fine di poter usufruire del credito d’imposta.

Dal 31 ottobre 2023, quindi, tutti i predetti termini ricominciano a decorrere. Ciò comporta pertanto, per esempio, che:

se l’alienazione infraquinquennale della “prima casa” è avvenuta prima del 23 febbraio 2020 il termine per il riacquisto che si era interrotto alla data del 23 febbraio 2020 riprende ora il suo decorso a partire dal 31 ottobre 2023 (in sostanza per computare il termine di un anno per il riacquisto, ma anche per l’applicazione del credito d’imposta ex art. 7 L. 448/1998, dovrà tenersi conto del periodo trascorso fra il giorno dell’intervenuta alienazione infraquinquennale ed il 23 febbraio 2020, considerare sterilizzato il periodo fra il 23 febbraio 2020 ed il 31 ottobre 2023 e quindi completare il computo del periodo annuale a decorrere dal 31 ottobre 2023); se l’alienazione infraquinquennale è avvenuta tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 ottobre 2023 l’individuazione del termine ultimo per il riacquisto, ma anche per l’applicazione del credito d’imposta ex art. 7 L. 448/1998, sarà molto semplice, infatti il termine di un anno decorrerà in ogni caso a partire dal 31 ottobre 2023;

se l’alienazione infraquinquennale avverrà dal 31 ottobre 2023 i termini per il riacquisto della nuova “prima casa” e per l’applicazione del relativo credito d’imposta riprenderanno ad operare secondo il regime ordinario. Il medesimo ragionamento vale anche per il computo del termine di un anno previsto per la alienazione dell’immobile preposseduto e già a suo tempo acquistato con le agevolazioni “prima casa” quando si sia già provveduto ad acquistare un nuovo immobile con le medesime agevolazioni, nonché per il computo del termine di 18 mesi entro il quale l’acquirente che si sia impegnato a trasferire la propria residenza nel comune ove si trova l’abitazione acquistata dovrà adempiere a tale impegno.

 

Convegno organizzato da "Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni"

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Al via una "Europa Academy" per raccontare l'Ue vista 'da destra'

 

Riportiamo l'articolo uscito sul "Il Giornale.it" in data 16.12.2020 a firma Gabriele Laganà

 

L’Europa vista da destra. È questo lo scopo de "La nostra Europa Academy", il nuovo percorso formativo per approfondire le tematiche della Ue promosso da Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, in collaborazione con il gruppo Conservatori e Riformisti Europei (Ecr) e l'associazione culturale “La nostra Europa”.

 

Il corso prevede cinque settimane di lezione ed è riservato a 50 giovani con una età compresa tra i 18 ed i 30 anni residenti nel collegio Nord-Ovest, quello che comprende Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. I partecipanti verranno distribuiti in maniera diffusa tra le Regioni coinvolte e per lo più saranno coinvolti studenti universitari. Questa la ripartizione: Milano 14, Varese, 2, Brescia 3, Lecco 1, Monza-Brianza 3, Bergamo 4, Pavia 4, Como 2, Mantova 1 Torino 3, Cuneo 4, Biella 2, Alessandria 2, Verbania 1, Imperia 3, La Spezia 1

 

Gli studi prenderanno il via il prossimo 23 gennaio e si concluderanno il 20 del mese successivo. Previsti cinque moduli ogni sabato mattina dalle 9 alle 13. A coordinare il corso è il professor Giangiacomo Calovini, esperto di geopolitica e responsabile didattico dell'Academy. "Il corso si articola in cinque moduli che approfondiscono diverse tematiche europee", ha spiegato Calovini.

 

Nel primo modulo del 23 gennaio la lezione, con orario 9-13, tenuta dal dottor Calovini sarà dedicata alla "Storia dell’integrazione europea". Il sabato successivo si parlerà de "Le istituzioni europee" alle 9-11 e di "Basi di diritto Europeo" alle 11-13 con la dottoressa Marta Lazzaroni, assegnista di ricerca Diritto dell’Unione europea Unibs. Nel modulo 3 del 6 febbraio si tratterà "Il bilancio europeo" (09-11) con il dottor Giovanni Posio, notaio e cultore della materia Diritto dell’Unione europea Unibs. A seguire la lezione sarà su "I finanziamenti europei". L’appuntamento del 13 febbraio verterà interamente sulle "Le politiche europee" con la dottoressa Lazzaroni e il dottor Giovanni Posio. Ultimo appuntamento è per il 20 febbraio quando di discuterà de "Le destre italiane ed europee" (09-11) con il professore Alessandro Duce, docente Storia delle relazioni internazionali Unipr, e "La cultura conservatrice europea" (11-13) con Francesco Giubilei, giornalista, scrittore e professore a contratto.

 

Al termine del percorso formativo si terrà un esame: due partecipanti saranno successivamente selezionati per prendere parte ad uno stage retribuito di tre mesi presso gli uffici dell’onorevole Fidanza al Parlamento europeo di Bruxelles. "L'obiettivo è partire il 15 marzo per terminare il 15 giugno", ha indicato ancora Calovini.

 

"Abbiamo pensato a un percorso di formazione politico-culturale che racconti le istituzioni europee dal punto di vista della destra", ha sottolineato Fidanza che ha raccontato che l’iniziativa è piaciuta così tanto che "siamo stati letteralmente sommersi di richieste, tanto che le adesioni sono state chiuse dopo poco più di una settimana". L’esponente di Fdi ammette che inizialmente si era ipotizzato di creare una classe da 40 persone ma "abbiamo avuto 70 adesioni e alla fine abbiamo optato per un gruppo da 50 partecipanti che inizialmente seguiranno le lezioni da remoto". Visto il successo che ha riscosso il percorso formativo già si ipotizza una nuova edizione. "Se la pandemia ce lo permetterà, proseguiremo parzialmente in presenza nella nostra sede di Milano. A giugno partirà la seconda edizione, con l'obiettivo di organizzare ogni anno un corso invernale e uno estivo", ha concluso Fidanza.

Modalità di erogazione del servizio notarile durante la pandemia

In adeguamento ai provvedimenti assunti dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2020, il nostro Studio Notarile si è dotato di alcune regole di condotta.

Il nostro studio rimane operativo (solo nelle sedi principali e parte del nostro personale in "modalità agile", con le difficoltà che ciò comporta), il notaio è un Pubblico Ufficiale e l’attività notarile rientra quindi tra i “servizi essenziali” dei quali non viene disposta la chiusura.

Occorre però sottolineare che il decreto di cui sopra ha ribadito che ogni spostamento delle persone fisiche sia da evitare, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Ci uniamo quindi all'appello rivolto a tutti i cittadini di evitare gli spostamenti dalle proprie abitazioni, se non per le ragioni eccezionali sopra richiamate, e manteniamo il nostro impegno nella tutela della salute dei nostri Clienti e dei nostri Collaboratori.

Per i Clienti che non ravvisino nella stipula di un atto notarile una "situazione di necessità",  lo Studio si impegna a garantire il servizio non appena verranno revocate le misure volte a evitare lo spostamento dalle abitazioni. Per coloro i quali, invece, ravvisino nella stipula di un atto notarile una "situazione di necessità", la prestazione dovrà essere richiesta per iscritto da ciascuno dei Clienti, fornendo adeguata motivazione circa il carattere indifferibile della prestazione notarile richiesta. Non è compito del notaio valutare l’indifferibilità della stipula né esprimere valutazioni personali in ordine alle motivazioni che abbiano giustificato lo spostamento del Cliente: quindi, ogni responsabilità che derivi dalla richiesta di stipula di un atto notarile graverà esclusivamente sul Cliente richiedente.

Laddove si procedesse alla stipula, si dovranno inderogabilmente osservare le seguenti regole:

a) il luogo di stipula dovrà essere necessariamente il nostro Studio;

b) potranno accedere allo Studio esclusivamente coloro che devono apporre la propria firma (senza accompagnamento di nessun altra persona, Professionisti compresi); 

c) si dovranno rigorosamente rispettare gli orari prefissati (senza cioè accedere allo Studio con anticipo), osservando la distanza di sicurezza di almeno 2 metri e comunque adeguandosi a ogni altra prescrizione di igiene e sicurezza impartita dallo Studio;

d) i Clienti dovranno presentarsi muniti di mascherine e guanti protettivi (lo Studio NON mette a disposizione questi apparati, essendo riservati al Personale dell’ufficio);

e) non potranno accedere allo Studio persone che presentano sintomi febbrili, di raffreddore e di tosse;

f) tutti i partecipanti dovranno concorrere a far sì che la riunione si svolga nel più breve tempo possibile (compatibilmente con il dovere di piena informazione del Cliente che il notaio rogante comunque garantirà).

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Il modulo per accedere al Fondo per la sospensione dei mutui sulla prima casa

Articolo pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

È stata pubblicata la nuova modulistica, aggiornata e semplificata rispetto al modello precedente, per presentare la domanda di sospensione del mutuo tramite l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.

Per facilitare e velocizzare ulteriormente le procedure, il nuovo modello, reperibile sui siti del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap e dell'Abi, potrà essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.

A seguito della firma del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo dell’art. 54 del DL "CuraItalia" che integra la disciplina del cosiddetto fondo Gasparrini, che prevede il diritto, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.

In seguito all'emergenza Covid, l'operatività del fondo Gasparrini è stata estesa, consentendo di accedere al medesimo anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo:

- non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

- è possibile beneficiare anche per chi ha già fruito in passato della sospensione (purché l’ammortamento sia ripreso da 3 mesi);

- è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo il cittadino, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l’intervento dello stesso, deve prendere contatto con la banca che ha concesso il mutuo, la quale dietro presentazione della documentazione necessaria procede alla sospensione del finanziamento.

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Modalità di erogazione del servizio notarile durante la pandemia

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Il modulo per accedere al Fondo per la sospensione dei mutui sulla prima casa

Articolo pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

È stata pubblicata la nuova modulistica, aggiornata e semplificata rispetto al modello precedente, per presentare la domanda di sospensione del mutuo tramite l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.

Per facilitare e velocizzare ulteriormente le procedure, il nuovo modello, reperibile sui siti del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap e dell'Abi, potrà essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.

A seguito della firma del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo dell’art. 54 del DL "CuraItalia" che integra la disciplina del cosiddetto fondo Gasparrini, che prevede il diritto, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.

In seguito all'emergenza Covid, l'operatività del fondo Gasparrini è stata estesa, consentendo di accedere al medesimo anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo:

- non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

- è possibile beneficiare anche per chi ha già fruito in passato della sospensione (purché l’ammortamento sia ripreso da 3 mesi);

- è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo il cittadino, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l’intervento dello stesso, deve prendere contatto con la banca che ha concesso il mutuo, la quale dietro presentazione della documentazione necessaria procede alla sospensione del finanziamento.

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Ricominciano a decorrere i termini "prima casa"

 Riportiamo l'articolo uscito su "Federnotizie" in data 27.10.2023 a firma Notaio Annalisa Annoni

 

 

Si conclude il 30 ottobre 2023 il lungo periodo di sospensione dei termini previsti dalla nota II-bis art. 1 Tariffa parte prima DPR 131/1986 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) e dall’art. 7 L. 448/1998 per l’acquisto della “prima casa” e per l’applicazione del relativo credito di imposta.

I predetti termini ricominceranno quindi a decorrere dal 31 ottobre 2023.

La legislazione emergenziale che si è susseguita durante il periodo della pandemia da Sars-CoV-2 (Covid 19) aveva previsto la sospensione dei citati termini come segue:

dapprima per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020 in forza dell’art. 3, comma 5-septies del D.L. 228/2021, che era intervenuto sull’articolo 24 del D.L. 23/2020; tale termine era poi stato prorogato al 31 dicembre 2021 in forza dell’art. 3, comma 11- quinquies del D.L. 183/2020; altra proroga aveva portato il termine finale della sospensione al 31 marzo 2022, in forza dell’art. 3 comma 5-septies della Legge n. 15/2022 (e dal 1°aprile 2022 i termini avevano quindi ricominciato a decorrere);

l’art. 3 comma 10-quinquies del D.L. n. 198/2022, così come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023, ha infine previsto una nuova sospensione retroattiva dei termini relativi alle agevolazioni prima casa per il periodo compreso tra il 1° aprile 2022 ed il 30 ottobre 2023.

Si deve pertanto considerare che i termini per l’acquisto della “prima casa” e per l’applicazione del relativo credito d’imposta risultano essere stati sospesi ininterrottamente, per effetto delle predette norme, dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023.

La sospensione ha riguardato:

il termine di 18 mesi dall’acquisto della “prima casa" entro il quale occorre trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’abitazione; il termine di un anno entro il quale chi ha alienato l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” entro cinque anni dall’atto di acquisto deve procedere ad acquistare altro immobile da destinare a propria abitazione principale; il termine di un anno entro il quale chi ha acquistato un immobile usufruendo dei benefici “prima casa” deve procedere alla alienazione di altra abitazione ancora in suo possesso a sua volta acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”; il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, per il riacquisto di altra “prima casa” al fine di poter usufruire del credito d’imposta.

Dal 31 ottobre 2023, quindi, tutti i predetti termini ricominciano a decorrere. Ciò comporta pertanto, per esempio, che:

se l’alienazione infraquinquennale della “prima casa” è avvenuta prima del 23 febbraio 2020 il termine per il riacquisto che si era interrotto alla data del 23 febbraio 2020 riprende ora il suo decorso a partire dal 31 ottobre 2023 (in sostanza per computare il termine di un anno per il riacquisto, ma anche per l’applicazione del credito d’imposta ex art. 7 L. 448/1998, dovrà tenersi conto del periodo trascorso fra il giorno dell’intervenuta alienazione infraquinquennale ed il 23 febbraio 2020, considerare sterilizzato il periodo fra il 23 febbraio 2020 ed il 31 ottobre 2023 e quindi completare il computo del periodo annuale a decorrere dal 31 ottobre 2023); se l’alienazione infraquinquennale è avvenuta tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 ottobre 2023 l’individuazione del termine ultimo per il riacquisto, ma anche per l’applicazione del credito d’imposta ex art. 7 L. 448/1998, sarà molto semplice, infatti il termine di un anno decorrerà in ogni caso a partire dal 31 ottobre 2023;

se l’alienazione infraquinquennale avverrà dal 31 ottobre 2023 i termini per il riacquisto della nuova “prima casa” e per l’applicazione del relativo credito d’imposta riprenderanno ad operare secondo il regime ordinario. Il medesimo ragionamento vale anche per il computo del termine di un anno previsto per la alienazione dell’immobile preposseduto e già a suo tempo acquistato con le agevolazioni “prima casa” quando si sia già provveduto ad acquistare un nuovo immobile con le medesime agevolazioni, nonché per il computo del termine di 18 mesi entro il quale l’acquirente che si sia impegnato a trasferire la propria residenza nel comune ove si trova l’abitazione acquistata dovrà adempiere a tale impegno.

 

Convegno organizzato da "Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni"

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Al via una "Europa Academy" per raccontare l'Ue vista 'da destra'

 

Riportiamo l'articolo uscito sul "Il Giornale.it" in data 16.12.2020 a firma Gabriele Laganà

 

L’Europa vista da destra. È questo lo scopo de "La nostra Europa Academy", il nuovo percorso formativo per approfondire le tematiche della Ue promosso da Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, in collaborazione con il gruppo Conservatori e Riformisti Europei (Ecr) e l'associazione culturale “La nostra Europa”.

 

Il corso prevede cinque settimane di lezione ed è riservato a 50 giovani con una età compresa tra i 18 ed i 30 anni residenti nel collegio Nord-Ovest, quello che comprende Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. I partecipanti verranno distribuiti in maniera diffusa tra le Regioni coinvolte e per lo più saranno coinvolti studenti universitari. Questa la ripartizione: Milano 14, Varese, 2, Brescia 3, Lecco 1, Monza-Brianza 3, Bergamo 4, Pavia 4, Como 2, Mantova 1 Torino 3, Cuneo 4, Biella 2, Alessandria 2, Verbania 1, Imperia 3, La Spezia 1

 

Gli studi prenderanno il via il prossimo 23 gennaio e si concluderanno il 20 del mese successivo. Previsti cinque moduli ogni sabato mattina dalle 9 alle 13. A coordinare il corso è il professor Giangiacomo Calovini, esperto di geopolitica e responsabile didattico dell'Academy. "Il corso si articola in cinque moduli che approfondiscono diverse tematiche europee", ha spiegato Calovini.

 

Nel primo modulo del 23 gennaio la lezione, con orario 9-13, tenuta dal dottor Calovini sarà dedicata alla "Storia dell’integrazione europea". Il sabato successivo si parlerà de "Le istituzioni europee" alle 9-11 e di "Basi di diritto Europeo" alle 11-13 con la dottoressa Marta Lazzaroni, assegnista di ricerca Diritto dell’Unione europea Unibs. Nel modulo 3 del 6 febbraio si tratterà "Il bilancio europeo" (09-11) con il dottor Giovanni Posio, notaio e cultore della materia Diritto dell’Unione europea Unibs. A seguire la lezione sarà su "I finanziamenti europei". L’appuntamento del 13 febbraio verterà interamente sulle "Le politiche europee" con la dottoressa Lazzaroni e il dottor Giovanni Posio. Ultimo appuntamento è per il 20 febbraio quando di discuterà de "Le destre italiane ed europee" (09-11) con il professore Alessandro Duce, docente Storia delle relazioni internazionali Unipr, e "La cultura conservatrice europea" (11-13) con Francesco Giubilei, giornalista, scrittore e professore a contratto.

 

Al termine del percorso formativo si terrà un esame: due partecipanti saranno successivamente selezionati per prendere parte ad uno stage retribuito di tre mesi presso gli uffici dell’onorevole Fidanza al Parlamento europeo di Bruxelles. "L'obiettivo è partire il 15 marzo per terminare il 15 giugno", ha indicato ancora Calovini.

 

"Abbiamo pensato a un percorso di formazione politico-culturale che racconti le istituzioni europee dal punto di vista della destra", ha sottolineato Fidanza che ha raccontato che l’iniziativa è piaciuta così tanto che "siamo stati letteralmente sommersi di richieste, tanto che le adesioni sono state chiuse dopo poco più di una settimana". L’esponente di Fdi ammette che inizialmente si era ipotizzato di creare una classe da 40 persone ma "abbiamo avuto 70 adesioni e alla fine abbiamo optato per un gruppo da 50 partecipanti che inizialmente seguiranno le lezioni da remoto". Visto il successo che ha riscosso il percorso formativo già si ipotizza una nuova edizione. "Se la pandemia ce lo permetterà, proseguiremo parzialmente in presenza nella nostra sede di Milano. A giugno partirà la seconda edizione, con l'obiettivo di organizzare ogni anno un corso invernale e uno estivo", ha concluso Fidanza.

Modalità di erogazione del servizio notarile durante la pandemia

In adeguamento ai provvedimenti assunti dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2020, il nostro Studio Notarile si è dotato di alcune regole di condotta.

Il nostro studio rimane operativo (solo nelle sedi principali e parte del nostro personale in "modalità agile", con le difficoltà che ciò comporta), il notaio è un Pubblico Ufficiale e l’attività notarile rientra quindi tra i “servizi essenziali” dei quali non viene disposta la chiusura.

Occorre però sottolineare che il decreto di cui sopra ha ribadito che ogni spostamento delle persone fisiche sia da evitare, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Ci uniamo quindi all'appello rivolto a tutti i cittadini di evitare gli spostamenti dalle proprie abitazioni, se non per le ragioni eccezionali sopra richiamate, e manteniamo il nostro impegno nella tutela della salute dei nostri Clienti e dei nostri Collaboratori.

Per i Clienti che non ravvisino nella stipula di un atto notarile una "situazione di necessità",  lo Studio si impegna a garantire il servizio non appena verranno revocate le misure volte a evitare lo spostamento dalle abitazioni. Per coloro i quali, invece, ravvisino nella stipula di un atto notarile una "situazione di necessità", la prestazione dovrà essere richiesta per iscritto da ciascuno dei Clienti, fornendo adeguata motivazione circa il carattere indifferibile della prestazione notarile richiesta. Non è compito del notaio valutare l’indifferibilità della stipula né esprimere valutazioni personali in ordine alle motivazioni che abbiano giustificato lo spostamento del Cliente: quindi, ogni responsabilità che derivi dalla richiesta di stipula di un atto notarile graverà esclusivamente sul Cliente richiedente.

Laddove si procedesse alla stipula, si dovranno inderogabilmente osservare le seguenti regole:

a) il luogo di stipula dovrà essere necessariamente il nostro Studio;

b) potranno accedere allo Studio esclusivamente coloro che devono apporre la propria firma (senza accompagnamento di nessun altra persona, Professionisti compresi); 

c) si dovranno rigorosamente rispettare gli orari prefissati (senza cioè accedere allo Studio con anticipo), osservando la distanza di sicurezza di almeno 2 metri e comunque adeguandosi a ogni altra prescrizione di igiene e sicurezza impartita dallo Studio;

d) i Clienti dovranno presentarsi muniti di mascherine e guanti protettivi (lo Studio NON mette a disposizione questi apparati, essendo riservati al Personale dell’ufficio);

e) non potranno accedere allo Studio persone che presentano sintomi febbrili, di raffreddore e di tosse;

f) tutti i partecipanti dovranno concorrere a far sì che la riunione si svolga nel più breve tempo possibile (compatibilmente con il dovere di piena informazione del Cliente che il notaio rogante comunque garantirà).

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Il modulo per accedere al Fondo per la sospensione dei mutui sulla prima casa

Articolo pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

È stata pubblicata la nuova modulistica, aggiornata e semplificata rispetto al modello precedente, per presentare la domanda di sospensione del mutuo tramite l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.

Per facilitare e velocizzare ulteriormente le procedure, il nuovo modello, reperibile sui siti del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap e dell'Abi, potrà essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.

A seguito della firma del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo dell’art. 54 del DL "CuraItalia" che integra la disciplina del cosiddetto fondo Gasparrini, che prevede il diritto, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.

In seguito all'emergenza Covid, l'operatività del fondo Gasparrini è stata estesa, consentendo di accedere al medesimo anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo:

- non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

- è possibile beneficiare anche per chi ha già fruito in passato della sospensione (purché l’ammortamento sia ripreso da 3 mesi);

- è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo il cittadino, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l’intervento dello stesso, deve prendere contatto con la banca che ha concesso il mutuo, la quale dietro presentazione della documentazione necessaria procede alla sospensione del finanziamento.

BANCHE E DIRITTO DI RECESSO:

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Assegno postdatato quale garanzia di un'obbligazione e sua illegittimità

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"Riforma della Legge Fallimentare sinergie tra professionisti": un estrapolato del convegno tenutasi a Brescia, all'interno dell'Istituto Artigianelli.

 

CONVEGNO DI VENERDì 20 GENNAIO 2017 DALLE ORE 13,30 ALLE ORE 19,45

PRESSO AUDITORIUM "CAPRETTI" VIA PIAMARTA, 6 BRESCIA 

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"Riforma della Legge Fallimentare sinergie tra professionisti": convegno promosso dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Brescia.

 

CONVEGNO DI VENERDì 20 GENNAIO 2017 DALLE ORE 13,30 ALLE ORE 19,45

PRESSO AUDITORIUM "CAPRETTI" VIA PIAMARTA, 6 BRESCIA 

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Aste immobiliari: quali elementi determinano il prezzo-valore per un immobile all’asta, parliamo di perizia immobiliare e di ordinanza di vendita

 

QUALI ELEMENTI DETERMINANO IL PREZZO-VALORE PER UN IMMOBILE ALL’ASTA:

Dopo varie ricerche nel settore immobiliare hai capito che il tuo investimento migliore per acquistare casa, è quello di  comprare casa all’asta.

Vuoi scoprire come ottenere una valida stima della casa che stai per acquistare, ma ancora non sai che il prezzo base di vendita di un immobile all’asta è deciso da un perito incaricato direttamente dal giudice che, con riferimento alle condizioni del mercato immobiliare locale e attraverso altre svariate condizioni tecniche, ne valuterà lo stato e quindi potrà valutare il valore del bene.

 

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NOVITà: NON PAGHI LA RATA DEL MUTUO? ECCO CIò CHE SUCCEDE

Cosa si intende con articolo 48 Bis del Testo Unico Bancario

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DONAZIONI: MANOVRA BIS RISCHIO SALASSO PER EREDI E DONATORI

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ACCORDO DI SEPARAZIONE?L'AGEVOLAZIONE FISCALE PRIMA CASA RIMANE.

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Assegno postdatato quale garanzia di un'obbligazione e sua illegittimità

MEZZI DI PAGAMENTO:

 

Assegno postdatato quale garanzia di un'obbligazione e sua illegittimità

L'emissione di un assegno, mezzo di pagamento, postdatato rispetto al giorno dell'effettiva emissione, quale garanzia posta a favore del creditore per il caso di inadempimento da parte del debitore dell'obbligazione di credito esistente, è illegittima come dichiarato dalla Cassazione in una recente pronuncia (n. 10710, 24 maggio 2016).

Si rileva che l'assegno è una modalità di pagamento immediato del prezzo e non uno strumento di garanzia per il caso di mancato o inesatto adempimento dell'obbligazione. Esso, qualora sottenda lo scopo di garanzia, diventa un assegno illegittimo in quanto contrario alla normativa speciale sugli assegni. Stante l'illegittimità dello stesso ne deriva la nullità della funzione di garanzia ad esso sottesa ed attribuita dalle parti. Queste ultime infatti non possono mutare la natura giuridica dell'assegno in virtù dell'autonomia contrattuale in quanto prevalgono gli interessi pubblicistici sottesi alla normativa che disciplina l'assegno quale modalità di pagamento attuale.

L'assegno postdatato in esame non è un titolo valido e legittimante il pagamento dell'obbligazione tramite decreto ingiuntivo e dunque qualora quest'ultimo fosse emesso il debitore potrà opporsi e chiederne la revoca.

 

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COSA SI INTENDE CON BONIFICO IRREVOCABILE?

VUOI ACQUISTARE CASA, MA NON HAI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ? LEGGI COME FARE CON IL BONIFICO IRREVOCABILE.

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MEZZI DI PAGAMENTO:

 

Assegno postdatato quale garanzia di un'obbligazione e sua illegittimità

L'emissione di un assegno, mezzo di pagamento, postdatato rispetto al giorno dell'effettiva emissione, quale garanzia posta a favore del creditore per il caso di inadempimento da parte del debitore dell'obbligazione di credito esistente, è illegittima come dichiarato dalla Cassazione in una recente pronuncia (n. 10710, 24 maggio 2016).

Si rileva che l'assegno è una modalità di pagamento immediato del prezzo e non uno strumento di garanzia per il caso di mancato o inesatto adempimento dell'obbligazione. Esso, qualora sottenda lo scopo di garanzia, diventa un assegno illegittimo in quanto contrario alla normativa speciale sugli assegni. Stante l'illegittimità dello stesso ne deriva la nullità della funzione di garanzia ad esso sottesa ed attribuita dalle parti. Queste ultime infatti non possono mutare la natura giuridica dell'assegno in virtù dell'autonomia contrattuale in quanto prevalgono gli interessi pubblicistici sottesi alla normativa che disciplina l'assegno quale modalità di pagamento attuale.

L'assegno postdatato in esame non è un titolo valido e legittimante il pagamento dell'obbligazione tramite decreto ingiuntivo e dunque qualora quest'ultimo fosse emesso il debitore potrà opporsi e chiederne la revoca.

 

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BANCHE E DIRITTO DI RECESSO:

 

BANCHE E DIRITTO DI RECESSO:

Nullità di clausole statutarie che determinano la soppressione del diritto di recesso e della sua liquidazione.

 

Tra i diritti dei soci rientra il diritto di recedere dalla società. Il diritto di recesso, ed alla conseguente liquidazione, è un diritto individuale di ciascun socio e non può mai essere sacrificato in nome di un prevalente interesse della società.

Il tribunale di Napoli in una recentissima pronuncia (marzo 2016) ha sancito la nullità di clausole statutarie che prevedano la possibilità per l'organo amministrativo di una Banca “di limitare o rinviare in tutto o in parte, senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del socio uscente per recesso” (anche in caso di trasformazione). 

Si vieta l'introduzione di clausole che comprimano in modo assoluto il diritto al disinvestimento della partecipazione del socio che si realizza attraverso la liquidazione della partecipazione a seguito dell'esercizio del diritto di recesso. Sono nulle le clausole inserite in uno statuto bancario che attribuiscono agli amministratori la scelta meramente discrezionale circa il rinvio senza limiti di tempo del rimborso della partecipazione del socio uscente.

L'art. 28 del Testo Unico Bancario ammette però la possibilità per le società-istituti di credito, di limitare solamente, e dunque non sopprimere o rinviare senza limiti di tempo ad insindacabile giudizio dell'organo amministrativo, il diritto al rimborso nei confronti del socio recedente, sulla base delle indicazioni della Banca d'Italia.

Il tribunale sostiene la nullità anche di quelle clausole, la cui giustificazione risiederebbe nella disposizione sopra citata del Testo Unico Bancario, che violino in concreto le disposizioni normative che prevedono che il diritto di recesso possa essere limitato ma non escluso e soppresso come sancito dall'art. 2437 sesto comma Codice Civile; ciò in quanto ammetterne la loro validità determinerebbe una lesione ingiustificata ed illegittima di un diritto individuale del socio: il diritto di recesso e della sua liquidazione.

L'attribuzione alla discrezionalità degli amministratori circa il rinvio senza limiti di tempo del rimborso nei confronti del socio recedente determina una lesione di un diritto costituzionalmente garantito ossia l'art. 47 della Costituzione che tutela e favorisce l'investimento azionario in quanto detta attribuzione causerebbe una compressione del diritto individuale del socio di remunerare al meglio il proprio investimento.

 

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ACCORDO DI SEPARAZIONE?L'AGEVOLAZIONE FISCALE PRIMA CASA RIMANE.

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BANCHE E DIRITTO DI RECESSO:

 

BANCHE E DIRITTO DI RECESSO:

Nullità di clausole statutarie che determinano la soppressione del diritto di recesso e della sua liquidazione.

 

Tra i diritti dei soci rientra il diritto di recedere dalla società. Il diritto di recesso, ed alla conseguente liquidazione, è un diritto individuale di ciascun socio e non può mai essere sacrificato in nome di un prevalente interesse della società.

Il tribunale di Napoli in una recentissima pronuncia (marzo 2016) ha sancito la nullità di clausole statutarie che prevedano la possibilità per l'organo amministrativo di una Banca “di limitare o rinviare in tutto o in parte, senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del socio uscente per recesso” (anche in caso di trasformazione). 

Si vieta l'introduzione di clausole che comprimano in modo assoluto il diritto al disinvestimento della partecipazione del socio che si realizza attraverso la liquidazione della partecipazione a seguito dell'esercizio del diritto di recesso. Sono nulle le clausole inserite in uno statuto bancario che attribuiscono agli amministratori la scelta meramente discrezionale circa il rinvio senza limiti di tempo del rimborso della partecipazione del socio uscente.

L'art. 28 del Testo Unico Bancario ammette però la possibilità per le società-istituti di credito, di limitare solamente, e dunque non sopprimere o rinviare senza limiti di tempo ad insindacabile giudizio dell'organo amministrativo, il diritto al rimborso nei confronti del socio recedente, sulla base delle indicazioni della Banca d'Italia.

Il tribunale sostiene la nullità anche di quelle clausole, la cui giustificazione risiederebbe nella disposizione sopra citata del Testo Unico Bancario, che violino in concreto le disposizioni normative che prevedono che il diritto di recesso possa essere limitato ma non escluso e soppresso come sancito dall'art. 2437 sesto comma Codice Civile; ciò in quanto ammetterne la loro validità determinerebbe una lesione ingiustificata ed illegittima di un diritto individuale del socio: il diritto di recesso e della sua liquidazione.

L'attribuzione alla discrezionalità degli amministratori circa il rinvio senza limiti di tempo del rimborso nei confronti del socio recedente determina una lesione di un diritto costituzionalmente garantito ossia l'art. 47 della Costituzione che tutela e favorisce l'investimento azionario in quanto detta attribuzione causerebbe una compressione del diritto individuale del socio di remunerare al meglio il proprio investimento.

 

ACCORDO DI SEPARAZIONE?L'AGEVOLAZIONE FISCALE PRIMA CASA RIMANE.

INAPPLICABILITA' DELLA DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI FISCALI “PRIMA CASA” IN CASO DI TRASFERIMENTO DELL'ABITAZIONE IN ESECUZIONE DI ACCORDI DI SEPARAZIONE.

 

Il trasferimento di un immobile in esecuzione di accordi di separazione dei coniugi non si considera quale cessione dello stesso e dunque non rientra nella fattispecie che determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, ottenute in sede di acquisto della stessa da parte del coniuge acquirente, né l'obbligo di successivo acquisto entro l'anno dal trasferimento, di un immobile da adibire a prima casa affinché possa continuare a beneficiare dell'agevolazione.

La mancata revoca dell'agevolazione c.d. prima casa dipende dal fatto che il trasferimento in esecuzione di accordi di separazione non deve essere considerato quale decisione autonoma proveniente dal coniuge contraente, bensì un atto meramente esecutivo di un provvedimento giudiziale, l' omologa della separazione. Detto trasferimento non corrisponde ad una alienazione in quanto volto a stabilizzare gli effetti della separazione. Non è caratterizzato da un corrispettivo al pari della vendita e neppure rientra nello schema donativo in quanto la sua causa è stata definita quale causa familiare volta a definire i rapporti tra i coniugi, patrimoniali ma anche e soprattutto personali. L'assenza di un corrispettivo porta a ritenere che il trasferimento in esecuzione di accordi di separazione coniugale dell'abitazione, acquistata dal coniuge trasferente con le agevolazioni prima casa, non debba essere considerato quale alienazione che determinerebbe la revoca e la decadenza dalle “agevolazioni prima casa” in quanto detto coniuge non otterrebbe, in sede di esecuzione degli accordi di separazione, neanche quel corrispettivo idoneo al reimpiego per l'acquisto di un altro immobile da adibire a prima casa entro l'anno, come richiesto dalla normativa fiscale per non incorrere nella revoca del beneficio.

La Cassazione con sentenza n. 16 marzo 2016, n. 5156 esprimendosi nel merito della questione ha per l'appunto sostenuto che la fattispecie traslativa che rientra nell’ambito di accordi della crisi coniugale resta al di fuori delle fattispecie delineate dall’art. 1, nota 2- bis, Tariffa, Parte 1, n. 4, T.U.R. che determinano la revoca del beneficio, in quanto detti trasferimenti, correlati a giudizi di separazione e divorzio, presentano un' utilità sociale che deriva della natura stessa dei conflitti, personali prima ancora che patrimoniali, che detti atti sono destinati a dirimere e che meritano dunque, in quanto atti “non speculativi”, di un peculiare regime fiscale agevolato.

Diversamente la decadenza del beneficio sarebbe penalizzante nei confronti del coniuge cedente, il quale, oltre a privarsi dell’abitazione, sarebbe esposto al pagamento di maggiori imposte e potrebbe, non avendo percepito alcunché, non essere in grado di riacquistare un altro alloggio entro il termine legale di un anno, con la conseguenza di ostacolare, piuttosto che favorire, la composizione dei rapporti familiari in crisi, meritevoli di tutela.

 

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Assegno postdatato quale garanzia di un'obbligazione e sua illegittimità

MEZZI DI PAGAMENTO:

 

Assegno postdatato quale garanzia di un'obbligazione e sua illegittimità

L'emissione di un assegno, mezzo di pagamento, postdatato rispetto al giorno dell'effettiva emissione, quale garanzia posta a favore del creditore per il caso di inadempimento da parte del debitore dell'obbligazione di credito esistente, è illegittima come dichiarato dalla Cassazione in una recente pronuncia (n. 10710, 24 maggio 2016).

Si rileva che l'assegno è una modalità di pagamento immediato del prezzo e non uno strumento di garanzia per il caso di mancato o inesatto adempimento dell'obbligazione. Esso, qualora sottenda lo scopo di garanzia, diventa un assegno illegittimo in quanto contrario alla normativa speciale sugli assegni. Stante l'illegittimità dello stesso ne deriva la nullità della funzione di garanzia ad esso sottesa ed attribuita dalle parti. Queste ultime infatti non possono mutare la natura giuridica dell'assegno in virtù dell'autonomia contrattuale in quanto prevalgono gli interessi pubblicistici sottesi alla normativa che disciplina l'assegno quale modalità di pagamento attuale.

L'assegno postdatato in esame non è un titolo valido e legittimante il pagamento dell'obbligazione tramite decreto ingiuntivo e dunque qualora quest'ultimo fosse emesso il debitore potrà opporsi e chiederne la revoca.

 

"Riforma della Legge Fallimentare sinergie tra professionisti": un estrapolato del convegno tenutasi a Brescia, all'interno dell'Istituto Artigianelli.

 

CONVEGNO DI VENERDì 20 GENNAIO 2017 DALLE ORE 13,30 ALLE ORE 19,45

PRESSO AUDITORIUM "CAPRETTI" VIA PIAMARTA, 6 BRESCIA 

Si è tenuto a Brescia, presso l'Istituto Artigianelli, il convegno relativo alla procedura per i trasferimenti di proprietà di beni di società o soggetti falliti. L'argomento ha unito più professionisti, tra i quali il Notaio Paolo Cherubini. Il convegno ha dato luogo ad un grande dialogo che ha dato corso ad un congresso ricco di partecipanti, sintomo questo di grande curiosità ed interesse per l'argomento.

Il necessario coinvolgimento di professionalità diverse ha formato argomentazioni approfondite sul tema della Legge Fallimentare. All'interno del link, qui di seguito riportato, si potrà ascoltare e vedere un estrapolato del convegno tratto dal programma "Professionisti in rete", sul canale di Teletutto. 

 

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BANCHE E DIRITTO DI RECESSO:

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Assegno postdatato quale garanzia di un'obbligazione e sua illegittimità

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"Riforma della Legge Fallimentare sinergie tra professionisti": un estrapolato del convegno tenutasi a Brescia, all'interno dell'Istituto Artigianelli.

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Notai riuniti per discutere, in tempo di crisi, di sinergie professionali tra colleghi.

Si è tenuto a Padova, il 12 settembre scorso, un convegno organizzato da SuperPartes e Notai padovani Associati, basato su un argomento molto "agghiacciante", ma ormai di quotidiana, purtroppo, divulgazione: Il boom dei fallimenti e la gestione d'impresa per arginare i danni! 

In Italia, infatti, i fallimenti sono cresciti del 95% in 7 anni e il Veneto non fa eccezione ritagliandosi una fetta dell’8,7%. 

«Le difficoltà incontrate negli ultimi anni dalle imprese, di cui siamo stati addolorati e costanti testimoni con la nostra attività, ci hanno portato ad una profonda riflessione sulle risorse attivabili e sui percorsi praticabili per garantire efficienza, legalità e velocità in una fase estremamente delicata come quella di una crisi aziendale – spiega il notaio Luca Sioni, presidente di SuperPartes e vice presidente di FederNotai Triveneto – In questo contesto le collaborazioni tra professionisti e consulenti rappresentano una risorsa preziosa per il territorio. Ed è per questo che abbiamo deciso di promuovere un momento di confronto congiunto sul tema, con la partecipazione attiva di vari rappresentanti di ordini e categorie professionali».

 

Durante l'evento, il notaio Paolo Cherubini, socio fondatore di CPV notai associati e cofondatore di SuperPartes,  ha voluto esprimere il proprio interesse e la propria volontà, nel sviluppare sinergie tra colleghi e professionisti, atte a superare le rigide impostazioni di professionisti in genere. Una visione così più moderna e caratterizzata dalla voglia di aderire ad un concetto professionale di sensibilità verso la crisi e le imprese toccate da questo argomento.

Prima è la dimostrazione, di Notai Padovani associati e Associazione SuperPartesazione  , di unirsi in sinergie. Modello di associazione che sta dimostrando la realtà e la fattibilità di un nuovo modo di vedere l'unione tra professionisti e notai.

«L’obiettivo fin da subito è stato di sviluppare, attraverso una consapevolezza congiunta, collaborazioni inter-professionali in vari ambiti compreso quello legato ai trasferimenti di proprietà dei beni aziendali nel momento di crisi della stessa così da rispondere alle esigenze del mercato e soprattutto del tessuto economico del territorio», chiarisce il notaio Laura Mazzari, co-fondatrice di NPA e SuperPartes.

 «Siamo convinti che in tempo di difficoltà economica, le sinergie tra competenze diverse possano diventare una risorsa. Nella nostra esperienza bresciana è stato così: l’incrocio, cercato, tra professionalità diverse ha consentito di esprimere un maggiore potenziale nella gestione delle procedure fallimentari per realizzare la soddisfazione dei creditori nel minor tempo e con minori oneri a carico della massa» conferma Paolo Cherubini, notaio di Brescia e cofondatore di SuperPartes.

«Dopo il 2010 le vendite coattive, sia per esecuzione ordinaria che per procedura concorsuale, sono diventate assai frequenti. Ottimizzare prassi e proposte condivise tra professionisti dalle competenze diverse è diventato un terreno fertile di incontro non solo per noi geometri ma anche per chi subisce il fallimento» ribadisce Matteo Negri, CTU del Tribunale di Brescia.

«In particolare l’approccio alle vendite è diventato interdisciplinare e richiede una costante osmosi tra professioni diverse – racconta Giovanni Peli, commercialista lombardo – I dottori commercialisti, ormai motori delle procedure concorsuali, hanno assoluto bisogno sia del notaio per gli aspetti di legalità, sia dell’avvocato per quanto riguarda la tutela giudiziaria anche e soprattutto al fine di evitare che le proprietà vengano svilite sul mercato oppure diventino preda di speculatori».

Nasce così la voglia di avvicinarsi sempre di più ad una politica di supporto professionale a ti collaborazione.

 

BANCHE E DIRITTO DI RECESSO:

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Tutela del patrimonio e continuità aziendale: impresa e famiglia che cambiano

Il passaggio generazionale e la tutela del patrimonio è ormai argomento quotidiano e moderno.

In un'epoca nella quale l'evolversi della famiglia e del patrimonio derivante da essa, vivono una crescita comune, dobbiamo iniziare a capire che purtroppo, la famiglia così definita "del Mulino Bianco" lentamente si va disgregando. 

Ecco che ad intervento di situazioni spesso emotivamente stressanti e burocraticamente tediose, arriva in supporto alla questione a tutela del patrimonio e trapasso generazionale, alcuni step da non sottovalutare.

Questo il fulcro dell'argomento di stasera, con l'intervento del notaio Giovanni Posio.

 

 

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Notai riuniti per discutere, in tempo di crisi, di sinergie professionali tra colleghi.

Si è tenuto a Padova, il 12 settembre scorso, un convegno organizzato da SuperPartes e Notai padovani Associati, basato su un argomento molto "agghiacciante", ma ormai di quotidiana, purtroppo, divulgazione: Il boom dei fallimenti e la gestione d'impresa per arginare i danni! 

In Italia, infatti, i fallimenti sono cresciti del 95% in 7 anni e il Veneto non fa eccezione ritagliandosi una fetta dell’8,7%. 

«Le difficoltà incontrate negli ultimi anni dalle imprese, di cui siamo stati addolorati e costanti testimoni con la nostra attività, ci hanno portato ad una profonda riflessione sulle risorse attivabili e sui percorsi praticabili per garantire efficienza, legalità e velocità in una fase estremamente delicata come quella di una crisi aziendale – spiega il notaio Luca Sioni, presidente di SuperPartes e vice presidente di FederNotai Triveneto – In questo contesto le collaborazioni tra professionisti e consulenti rappresentano una risorsa preziosa per il territorio. Ed è per questo che abbiamo deciso di promuovere un momento di confronto congiunto sul tema, con la partecipazione attiva di vari rappresentanti di ordini e categorie professionali».

 

Durante l'evento, il notaio Paolo Cherubini, socio fondatore di CPV notai associati e cofondatore di SuperPartes,  ha voluto esprimere il proprio interesse e la propria volontà, nel sviluppare sinergie tra colleghi e professionisti, atte a superare le rigide impostazioni di professionisti in genere. Una visione così più moderna e caratterizzata dalla voglia di aderire ad un concetto professionale di sensibilità verso la crisi e le imprese toccate da questo argomento.

Prima è la dimostrazione, di Notai Padovani associati e Associazione SuperPartesazione  , di unirsi in sinergie. Modello di associazione che sta dimostrando la realtà e la fattibilità di un nuovo modo di vedere l'unione tra professionisti e notai.

«L’obiettivo fin da subito è stato di sviluppare, attraverso una consapevolezza congiunta, collaborazioni inter-professionali in vari ambiti compreso quello legato ai trasferimenti di proprietà dei beni aziendali nel momento di crisi della stessa così da rispondere alle esigenze del mercato e soprattutto del tessuto economico del territorio», chiarisce il notaio Laura Mazzari, co-fondatrice di NPA e SuperPartes.

 «Siamo convinti che in tempo di difficoltà economica, le sinergie tra competenze diverse possano diventare una risorsa. Nella nostra esperienza bresciana è stato così: l’incrocio, cercato, tra professionalità diverse ha consentito di esprimere un maggiore potenziale nella gestione delle procedure fallimentari per realizzare la soddisfazione dei creditori nel minor tempo e con minori oneri a carico della massa» conferma Paolo Cherubini, notaio di Brescia e cofondatore di SuperPartes.

«Dopo il 2010 le vendite coattive, sia per esecuzione ordinaria che per procedura concorsuale, sono diventate assai frequenti. Ottimizzare prassi e proposte condivise tra professionisti dalle competenze diverse è diventato un terreno fertile di incontro non solo per noi geometri ma anche per chi subisce il fallimento» ribadisce Matteo Negri, CTU del Tribunale di Brescia.

«In particolare l’approccio alle vendite è diventato interdisciplinare e richiede una costante osmosi tra professioni diverse – racconta Giovanni Peli, commercialista lombardo – I dottori commercialisti, ormai motori delle procedure concorsuali, hanno assoluto bisogno sia del notaio per gli aspetti di legalità, sia dell’avvocato per quanto riguarda la tutela giudiziaria anche e soprattutto al fine di evitare che le proprietà vengano svilite sul mercato oppure diventino preda di speculatori».

Nasce così la voglia di avvicinarsi sempre di più ad una politica di supporto professionale a ti collaborazione.

 

NOVITà: NON PAGHI LA RATA DEL MUTUO? ECCO CIò CHE SUCCEDE

Cosa si intende con articolo 48 Bis del Testo Unico Bancario

 

Il nuovo articolo 48 bis del Testo Unico Bancario nel caso di inadempimento del debitore (necessariamente un imprenditore) consente che, nei contratti di finanziamento conclusi tra una Banca (o altro soggetto autorizzato dalla legge all'attività creditizia) e un imprenditore possa verificarsi l'acquisto a favore del creditore (Banca o altro soggetto che ha erogato il credito) della proprietà del bene immobile ipotecato a garanzia del finanziamento stesso, in tal modo esdebitando il debitore (cioè liberandolo dal debito) purché:

- il suddetto trasferimento di immobile sia stato oggetto di una specifica clausola del contratto di finanziamento (aggiunta mediante atto notarile ad un contratto già esistente o inserita in un contratto di finanziamento stipulato successivamente all'introduzione del decreto; qualora la clausola sia aggiunta ad un contratto di finanziamento esistente ed abbia per oggetto del trasferimento l'immobile già offerto in ipoteca, essa prevale sulle trascrizioni intercorse tra la data di iscrizione dell'ipoteca e l'inserimento della clausola);

- sussista una perizia da parte di un soggetto terzo e indipendente avente ad oggetto la valutazione, successiva all'inadempimento, del valore del bene immobile concesso in ipoteca alla data dell'inadempimento contrattuale;

- sia restituita l'eccedenza tra l'entità del debito e il valore dell'immobile risultante dalla suddetta perizia;

- il contratto di mutuo non sia condizionato sospensivamente all'introduzione di detta clausola (che legittima il trasferimento della proprietà dal debitore inadempiente al creditore);

- il bene immobile oggetto di trasferimento non sia l'abitazione principale del datore di ipoteca né del proprio coniuge né dei suoi parenti o affini entro il terzo grado.

Il creditore, qualora abbia tollerato l'inadempimento senza aver dichiarato la risoluzione per inadempimento non è tenuto ad esperire la procedura esecutiva (pignoramento e esecuzione forzata) per ottenere la proprietà del bene o il suo equivalente in denaro essendo il contratto di finanziamento nel quale sia presente detta clausola, titolo idoneo al trasferimento della proprietà a seguito dell'inadempimento da parte del debitore.

L'inadempimento che rileva è disciplinato dalla suddetta legge ed in generale si ha in virtù del mancato pagamento protratto  per  un certo periodo rispetto alle scadenze previste nel contratto.

Il debitore a seguito dell'inadempimento e del conseguente effetto traslativo del bene viene esonerato dal pagamento del debito anche qualora il valore ricavato dalla vendita del bene ipotecato da parte del creditore sia inferiore al debito.

L'effetto traslativo è sospeso all'inadempimento del debitore e si verifica a seguito: della notifica del creditore di volersi avvalere della clausola unitamente alla sussistenza della perizia di stima del bene ipotecato e, qualora sussista, anche a seguito della restituzione dell'eccedenza del valore peritato del bene rispetto all'importo del debito.

La disciplina di recente introdotta rappresenta un'eccezione al generale divieto del patto commissorio che ha ad oggetto il trasferimento della proprietà del bene ipotecato a favore di un solo creditore per il solo fatto dell'inadempimento del debitore; essa si configura come un c.d. patto marciano per mezzo del quale il creditore diviene proprietario del bene dato in garanzia allorchè il debitore non adempia ma purché sussistano i requisiti di cui sopra, e con i correttivi della perizia e soprattutto della restituzione dell'eccedenza di valore al debitore.

 

 

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DONAZIONI: MANOVRA BIS RISCHIO SALASSO PER EREDI E DONATORI

Cosa si intende con donazione

 La donazione è quell’atto gratuito con intento liberale mediante il quale un soggetto (donante) trasferisce senza corrispettivo ad un altro soggetto (donatario) suoi beni mobili o immobili. Viene normalmente utilizzato in ambito familiare per gestire il trasferimento generazionale dei patrimoni o, verso enti no-profit, per spirito caritatevole.

Sempre in ambito familiare la donazione può essere un ottimo strumento di pianificazione fiscale, che permette considerevoli risparmi di imposta ai futuri eredi. Infatti, poiché attualmente le imposte sulle donazioni e sulle successioni sono in Italia molto basse (tanto che alcuni considerano l’Italia un “paradiso fiscale” per tale tipologia di atti, soprattutto in Europa), si teme nell’immediato futuro un inasprimento dell’imposta sulle donazioni e successioni, con l’ovvia conseguenza che anticipando il trasferimento patrimoniale ai propri discendenti tramite una donazione (magari della nuda proprietà) si gode della tassazione più favorevole attuale, escludendo la possibilità di una maggiore tassazione al momento della morte del donante.

Tuttavia, l’atto di donazione è molto delicato, poiché può comportare conseguenze negative sulla futura possibilità di commercializzare il bene attraverso una vendita da finanziare con un mutuo. Il consiglio è quello di rivolgersi ad un Notaio per avere ogni tipo di delucidazione utile ad una scelta consapevole in vista di una donazione.

 

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BANCHE E DIRITTO DI RECESSO:

 

BANCHE E DIRITTO DI RECESSO:

Nullità di clausole statutarie che determinano la soppressione del diritto di recesso e della sua liquidazione.

 

Tra i diritti dei soci rientra il diritto di recedere dalla società. Il diritto di recesso, ed alla conseguente liquidazione, è un diritto individuale di ciascun socio e non può mai essere sacrificato in nome di un prevalente interesse della società.

Il tribunale di Napoli in una recentissima pronuncia (marzo 2016) ha sancito la nullità di clausole statutarie che prevedano la possibilità per l'organo amministrativo di una Banca “di limitare o rinviare in tutto o in parte, senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del socio uscente per recesso” (anche in caso di trasformazione). 

Si vieta l'introduzione di clausole che comprimano in modo assoluto il diritto al disinvestimento della partecipazione del socio che si realizza attraverso la liquidazione della partecipazione a seguito dell'esercizio del diritto di recesso. Sono nulle le clausole inserite in uno statuto bancario che attribuiscono agli amministratori la scelta meramente discrezionale circa il rinvio senza limiti di tempo del rimborso della partecipazione del socio uscente.

L'art. 28 del Testo Unico Bancario ammette però la possibilità per le società-istituti di credito, di limitare solamente, e dunque non sopprimere o rinviare senza limiti di tempo ad insindacabile giudizio dell'organo amministrativo, il diritto al rimborso nei confronti del socio recedente, sulla base delle indicazioni della Banca d'Italia.

Il tribunale sostiene la nullità anche di quelle clausole, la cui giustificazione risiederebbe nella disposizione sopra citata del Testo Unico Bancario, che violino in concreto le disposizioni normative che prevedono che il diritto di recesso possa essere limitato ma non escluso e soppresso come sancito dall'art. 2437 sesto comma Codice Civile; ciò in quanto ammetterne la loro validità determinerebbe una lesione ingiustificata ed illegittima di un diritto individuale del socio: il diritto di recesso e della sua liquidazione.

L'attribuzione alla discrezionalità degli amministratori circa il rinvio senza limiti di tempo del rimborso nei confronti del socio recedente determina una lesione di un diritto costituzionalmente garantito ossia l'art. 47 della Costituzione che tutela e favorisce l'investimento azionario in quanto detta attribuzione causerebbe una compressione del diritto individuale del socio di remunerare al meglio il proprio investimento.

 

Assegno postdatato quale garanzia di un'obbligazione e sua illegittimità

MEZZI DI PAGAMENTO:

 

Assegno postdatato quale garanzia di un'obbligazione e sua illegittimità

L'emissione di un assegno, mezzo di pagamento, postdatato rispetto al giorno dell'effettiva emissione, quale garanzia posta a favore del creditore per il caso di inadempimento da parte del debitore dell'obbligazione di credito esistente, è illegittima come dichiarato dalla Cassazione in una recente pronuncia (n. 10710, 24 maggio 2016).

Si rileva che l'assegno è una modalità di pagamento immediato del prezzo e non uno strumento di garanzia per il caso di mancato o inesatto adempimento dell'obbligazione. Esso, qualora sottenda lo scopo di garanzia, diventa un assegno illegittimo in quanto contrario alla normativa speciale sugli assegni. Stante l'illegittimità dello stesso ne deriva la nullità della funzione di garanzia ad esso sottesa ed attribuita dalle parti. Queste ultime infatti non possono mutare la natura giuridica dell'assegno in virtù dell'autonomia contrattuale in quanto prevalgono gli interessi pubblicistici sottesi alla normativa che disciplina l'assegno quale modalità di pagamento attuale.

L'assegno postdatato in esame non è un titolo valido e legittimante il pagamento dell'obbligazione tramite decreto ingiuntivo e dunque qualora quest'ultimo fosse emesso il debitore potrà opporsi e chiederne la revoca.

 

COSA SI INTENDE CON BONIFICO IRREVOCABILE?

VUOI ACQUISTARE CASA, MA NON HAI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ? LEGGI COME FARE CON IL BONIFICO IRREVOCABILE.

MEZZI DI PAGAMENTO:

Bonifico irrevocabile

Il Bonifico è una modalità di pagamento che si attua tramite un incarico che il privato conferisce alla banca, presso la quale ha aperto un conto corrente attivo avente disponibilità economica, mediante il quale quest'ultima è tenuta ad accreditare una certa somma a favore di un altro determinato conto corrente.

Esiste la possibilità, qualora un soggetto non abbia immediata o sufficiente disponibilità economica, di realizzare un bonifico irrevocabile da parte della banca alla quale detto soggetto abbia richiesto l'erogazione di un mutuo con accredito differito sul proprio conto corrente della somma mutuata.

La banca, a seguito della richiesta ricevuta dal soggetto mutuatario, ordina l'emissione di un bonifico caratterizzato dall'irrevocabilità in quanto il mutuatario non ha l'immediata disponibilità di denaro (non avendo ancora ricevuto l'accredito del mutuo sul proprio conto corrente) affinchè detto ordine di emissione disposto dalla banca rimanga fermo (ossia non suscettibile di revoca da parte della banca stessa) per un tempo prefissato dal proponente (ossia la banca alla quale è stato richiesto il mutuo e che ha emesso un bonifico irrevocabile).

L'irrevocabilità assicura al venditore l'esistenza di un bonifico già disposto a suo favore al fine del pagamento del prezzo che avverrà in un momento differito. Ciò in quanto la somma oggetto di mutuo non è immediatamente disponibile nel conto corrente del mutuatario acquirente e dunque da quest'ultimo disponibile fin dal trasferimento dell'immobile.

 

 

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NOVITà: NON PAGHI LA RATA DEL MUTUO? ECCO CIò CHE SUCCEDE

Cosa si intende con articolo 48 Bis del Testo Unico Bancario

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DONAZIONI: MANOVRA BIS RISCHIO SALASSO PER EREDI E DONATORI

Cosa si intende con donazione

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BANCHE E DIRITTO DI RECESSO:

 

BANCHE E DIRITTO DI RECESSO:

Nullità di clausole statutarie che determinano la soppressione del diritto di recesso e della sua liquidazione.

 

Tra i diritti dei soci rientra il diritto di recedere dalla società. Il diritto di recesso, ed alla conseguente liquidazione, è un diritto individuale di ciascun socio e non può mai essere sacrificato in nome di un prevalente interesse della società.

Il tribunale di Napoli in una recentissima pronuncia (marzo 2016) ha sancito la nullità di clausole statutarie che prevedano la possibilità per l'organo amministrativo di una Banca “di limitare o rinviare in tutto o in parte, senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del socio uscente per recesso” (anche in caso di trasformazione). 

Si vieta l'introduzione di clausole che comprimano in modo assoluto il diritto al disinvestimento della partecipazione del socio che si realizza attraverso la liquidazione della partecipazione a seguito dell'esercizio del diritto di recesso. Sono nulle le clausole inserite in uno statuto bancario che attribuiscono agli amministratori la scelta meramente discrezionale circa il rinvio senza limiti di tempo del rimborso della partecipazione del socio uscente.

L'art. 28 del Testo Unico Bancario ammette però la possibilità per le società-istituti di credito, di limitare solamente, e dunque non sopprimere o rinviare senza limiti di tempo ad insindacabile giudizio dell'organo amministrativo, il diritto al rimborso nei confronti del socio recedente, sulla base delle indicazioni della Banca d'Italia.

Il tribunale sostiene la nullità anche di quelle clausole, la cui giustificazione risiederebbe nella disposizione sopra citata del Testo Unico Bancario, che violino in concreto le disposizioni normative che prevedono che il diritto di recesso possa essere limitato ma non escluso e soppresso come sancito dall'art. 2437 sesto comma Codice Civile; ciò in quanto ammetterne la loro validità determinerebbe una lesione ingiustificata ed illegittima di un diritto individuale del socio: il diritto di recesso e della sua liquidazione.

L'attribuzione alla discrezionalità degli amministratori circa il rinvio senza limiti di tempo del rimborso nei confronti del socio recedente determina una lesione di un diritto costituzionalmente garantito ossia l'art. 47 della Costituzione che tutela e favorisce l'investimento azionario in quanto detta attribuzione causerebbe una compressione del diritto individuale del socio di remunerare al meglio il proprio investimento.

 

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ACCORDO DI SEPARAZIONE?L'AGEVOLAZIONE FISCALE PRIMA CASA RIMANE.

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Assegno postdatato quale garanzia di un'obbligazione e sua illegittimità

MEZZI DI PAGAMENTO:

 

Assegno postdatato quale garanzia di un'obbligazione e sua illegittimità

L'emissione di un assegno, mezzo di pagamento, postdatato rispetto al giorno dell'effettiva emissione, quale garanzia posta a favore del creditore per il caso di inadempimento da parte del debitore dell'obbligazione di credito esistente, è illegittima come dichiarato dalla Cassazione in una recente pronuncia (n. 10710, 24 maggio 2016).

Si rileva che l'assegno è una modalità di pagamento immediato del prezzo e non uno strumento di garanzia per il caso di mancato o inesatto adempimento dell'obbligazione. Esso, qualora sottenda lo scopo di garanzia, diventa un assegno illegittimo in quanto contrario alla normativa speciale sugli assegni. Stante l'illegittimità dello stesso ne deriva la nullità della funzione di garanzia ad esso sottesa ed attribuita dalle parti. Queste ultime infatti non possono mutare la natura giuridica dell'assegno in virtù dell'autonomia contrattuale in quanto prevalgono gli interessi pubblicistici sottesi alla normativa che disciplina l'assegno quale modalità di pagamento attuale.

L'assegno postdatato in esame non è un titolo valido e legittimante il pagamento dell'obbligazione tramite decreto ingiuntivo e dunque qualora quest'ultimo fosse emesso il debitore potrà opporsi e chiederne la revoca.

 

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Nuove sfide nella regolamentazione giuridica del trasporto aereo internazionale di merci

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51° Congresso nazionale del notariato: vicini alla famiglia e al cittadino e anche lo studio Cpv è in linea con i concetti del Consiglio nazionale del notariato

Campagna di informazione anno 2016 dello studio associato Cpv: il notaio come figura vicina alla famiglia nelle decisioni in materia di diritto successorio, trapasso generazionale di impresa, ambito donazioni e convivenza. Il notaio anche a Brescia, diventa una figura professionale che racchiude in sé anche una certa sensibilità nei confronti del cittadino e del proprio cliente. La possibilità di dialogare con il proprio notaio su circostanze familiari che possono essere  sintomo di disgregazioni tra parenti, fa sì che la figura professionale del notaio diventi parte, anche emotivamente indispensabile, per la razionale presa di decisioni anche in ambito di successioni e convivenza.

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO: IL RUOLO DEL NOTAIO RAPPRESENTATO IN UN VIDEO

 

Ed è proprio durante il 51° congresso nazionale del notariato che ci viene presentato un simpatico ed intelligente video esplicativo relativo al ruolo del notaio. Conferma questa che ci fa riflettere sempre di più sulle dinamiche che rappresentano la consulenza in ambito notarile. Un incipit che ci da la possibilità di ricordare, anche attraverso la nostra campagna di informazione 2016, che la figura del notaio è vicina non solo ad ogni aspetto pratico per la stesura di atti e scritture, ma ben sì che il notaio è ancor più vicino alle persone per consigliarle in ogni ambito familiare e di impresa.

 

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NOVITà: NON PAGHI LA RATA DEL MUTUO? ECCO CIò CHE SUCCEDE

Cosa si intende con articolo 48 Bis del Testo Unico Bancario

 

Il nuovo articolo 48 bis del Testo Unico Bancario nel caso di inadempimento del debitore (necessariamente un imprenditore) consente che, nei contratti di finanziamento conclusi tra una Banca (o altro soggetto autorizzato dalla legge all'attività creditizia) e un imprenditore possa verificarsi l'acquisto a favore del creditore (Banca o altro soggetto che ha erogato il credito) della proprietà del bene immobile ipotecato a garanzia del finanziamento stesso, in tal modo esdebitando il debitore (cioè liberandolo dal debito) purché:

- il suddetto trasferimento di immobile sia stato oggetto di una specifica clausola del contratto di finanziamento (aggiunta mediante atto notarile ad un contratto già esistente o inserita in un contratto di finanziamento stipulato successivamente all'introduzione del decreto; qualora la clausola sia aggiunta ad un contratto di finanziamento esistente ed abbia per oggetto del trasferimento l'immobile già offerto in ipoteca, essa prevale sulle trascrizioni intercorse tra la data di iscrizione dell'ipoteca e l'inserimento della clausola);

- sussista una perizia da parte di un soggetto terzo e indipendente avente ad oggetto la valutazione, successiva all'inadempimento, del valore del bene immobile concesso in ipoteca alla data dell'inadempimento contrattuale;

- sia restituita l'eccedenza tra l'entità del debito e il valore dell'immobile risultante dalla suddetta perizia;

- il contratto di mutuo non sia condizionato sospensivamente all'introduzione di detta clausola (che legittima il trasferimento della proprietà dal debitore inadempiente al creditore);

- il bene immobile oggetto di trasferimento non sia l'abitazione principale del datore di ipoteca né del proprio coniuge né dei suoi parenti o affini entro il terzo grado.

Il creditore, qualora abbia tollerato l'inadempimento senza aver dichiarato la risoluzione per inadempimento non è tenuto ad esperire la procedura esecutiva (pignoramento e esecuzione forzata) per ottenere la proprietà del bene o il suo equivalente in denaro essendo il contratto di finanziamento nel quale sia presente detta clausola, titolo idoneo al trasferimento della proprietà a seguito dell'inadempimento da parte del debitore.

L'inadempimento che rileva è disciplinato dalla suddetta legge ed in generale si ha in virtù del mancato pagamento protratto  per  un certo periodo rispetto alle scadenze previste nel contratto.

Il debitore a seguito dell'inadempimento e del conseguente effetto traslativo del bene viene esonerato dal pagamento del debito anche qualora il valore ricavato dalla vendita del bene ipotecato da parte del creditore sia inferiore al debito.

L'effetto traslativo è sospeso all'inadempimento del debitore e si verifica a seguito: della notifica del creditore di volersi avvalere della clausola unitamente alla sussistenza della perizia di stima del bene ipotecato e, qualora sussista, anche a seguito della restituzione dell'eccedenza del valore peritato del bene rispetto all'importo del debito.

La disciplina di recente introdotta rappresenta un'eccezione al generale divieto del patto commissorio che ha ad oggetto il trasferimento della proprietà del bene ipotecato a favore di un solo creditore per il solo fatto dell'inadempimento del debitore; essa si configura come un c.d. patto marciano per mezzo del quale il creditore diviene proprietario del bene dato in garanzia allorchè il debitore non adempia ma purché sussistano i requisiti di cui sopra, e con i correttivi della perizia e soprattutto della restituzione dell'eccedenza di valore al debitore.

 

 

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DONAZIONI: MANOVRA BIS RISCHIO SALASSO PER EREDI E DONATORI

Cosa si intende con donazione

 La donazione è quell’atto gratuito con intento liberale mediante il quale un soggetto (donante) trasferisce senza corrispettivo ad un altro soggetto (donatario) suoi beni mobili o immobili. Viene normalmente utilizzato in ambito familiare per gestire il trasferimento generazionale dei patrimoni o, verso enti no-profit, per spirito caritatevole.

Sempre in ambito familiare la donazione può essere un ottimo strumento di pianificazione fiscale, che permette considerevoli risparmi di imposta ai futuri eredi. Infatti, poiché attualmente le imposte sulle donazioni e sulle successioni sono in Italia molto basse (tanto che alcuni considerano l’Italia un “paradiso fiscale” per tale tipologia di atti, soprattutto in Europa), si teme nell’immediato futuro un inasprimento dell’imposta sulle donazioni e successioni, con l’ovvia conseguenza che anticipando il trasferimento patrimoniale ai propri discendenti tramite una donazione (magari della nuda proprietà) si gode della tassazione più favorevole attuale, escludendo la possibilità di una maggiore tassazione al momento della morte del donante.

Tuttavia, l’atto di donazione è molto delicato, poiché può comportare conseguenze negative sulla futura possibilità di commercializzare il bene attraverso una vendita da finanziare con un mutuo. Il consiglio è quello di rivolgersi ad un Notaio per avere ogni tipo di delucidazione utile ad una scelta consapevole in vista di una donazione.

 

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BANCHE E DIRITTO DI RECESSO:

 

BANCHE E DIRITTO DI RECESSO:

Nullità di clausole statutarie che determinano la soppressione del diritto di recesso e della sua liquidazione.

 

Tra i diritti dei soci rientra il diritto di recedere dalla società. Il diritto di recesso, ed alla conseguente liquidazione, è un diritto individuale di ciascun socio e non può mai essere sacrificato in nome di un prevalente interesse della società.

Il tribunale di Napoli in una recentissima pronuncia (marzo 2016) ha sancito la nullità di clausole statutarie che prevedano la possibilità per l'organo amministrativo di una Banca “di limitare o rinviare in tutto o in parte, senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del socio uscente per recesso” (anche in caso di trasformazione). 

Si vieta l'introduzione di clausole che comprimano in modo assoluto il diritto al disinvestimento della partecipazione del socio che si realizza attraverso la liquidazione della partecipazione a seguito dell'esercizio del diritto di recesso. Sono nulle le clausole inserite in uno statuto bancario che attribuiscono agli amministratori la scelta meramente discrezionale circa il rinvio senza limiti di tempo del rimborso della partecipazione del socio uscente.

L'art. 28 del Testo Unico Bancario ammette però la possibilità per le società-istituti di credito, di limitare solamente, e dunque non sopprimere o rinviare senza limiti di tempo ad insindacabile giudizio dell'organo amministrativo, il diritto al rimborso nei confronti del socio recedente, sulla base delle indicazioni della Banca d'Italia.

Il tribunale sostiene la nullità anche di quelle clausole, la cui giustificazione risiederebbe nella disposizione sopra citata del Testo Unico Bancario, che violino in concreto le disposizioni normative che prevedono che il diritto di recesso possa essere limitato ma non escluso e soppresso come sancito dall'art. 2437 sesto comma Codice Civile; ciò in quanto ammetterne la loro validità determinerebbe una lesione ingiustificata ed illegittima di un diritto individuale del socio: il diritto di recesso e della sua liquidazione.

L'attribuzione alla discrezionalità degli amministratori circa il rinvio senza limiti di tempo del rimborso nei confronti del socio recedente determina una lesione di un diritto costituzionalmente garantito ossia l'art. 47 della Costituzione che tutela e favorisce l'investimento azionario in quanto detta attribuzione causerebbe una compressione del diritto individuale del socio di remunerare al meglio il proprio investimento.

 

ACCORDO DI SEPARAZIONE?L'AGEVOLAZIONE FISCALE PRIMA CASA RIMANE.

INAPPLICABILITA' DELLA DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI FISCALI “PRIMA CASA” IN CASO DI TRASFERIMENTO DELL'ABITAZIONE IN ESECUZIONE DI ACCORDI DI SEPARAZIONE.

 

Il trasferimento di un immobile in esecuzione di accordi di separazione dei coniugi non si considera quale cessione dello stesso e dunque non rientra nella fattispecie che determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, ottenute in sede di acquisto della stessa da parte del coniuge acquirente, né l'obbligo di successivo acquisto entro l'anno dal trasferimento, di un immobile da adibire a prima casa affinché possa continuare a beneficiare dell'agevolazione.

La mancata revoca dell'agevolazione c.d. prima casa dipende dal fatto che il trasferimento in esecuzione di accordi di separazione non deve essere considerato quale decisione autonoma proveniente dal coniuge contraente, bensì un atto meramente esecutivo di un provvedimento giudiziale, l' omologa della separazione. Detto trasferimento non corrisponde ad una alienazione in quanto volto a stabilizzare gli effetti della separazione. Non è caratterizzato da un corrispettivo al pari della vendita e neppure rientra nello schema donativo in quanto la sua causa è stata definita quale causa familiare volta a definire i rapporti tra i coniugi, patrimoniali ma anche e soprattutto personali. L'assenza di un corrispettivo porta a ritenere che il trasferimento in esecuzione di accordi di separazione coniugale dell'abitazione, acquistata dal coniuge trasferente con le agevolazioni prima casa, non debba essere considerato quale alienazione che determinerebbe la revoca e la decadenza dalle “agevolazioni prima casa” in quanto detto coniuge non otterrebbe, in sede di esecuzione degli accordi di separazione, neanche quel corrispettivo idoneo al reimpiego per l'acquisto di un altro immobile da adibire a prima casa entro l'anno, come richiesto dalla normativa fiscale per non incorrere nella revoca del beneficio.

La Cassazione con sentenza n. 16 marzo 2016, n. 5156 esprimendosi nel merito della questione ha per l'appunto sostenuto che la fattispecie traslativa che rientra nell’ambito di accordi della crisi coniugale resta al di fuori delle fattispecie delineate dall’art. 1, nota 2- bis, Tariffa, Parte 1, n. 4, T.U.R. che determinano la revoca del beneficio, in quanto detti trasferimenti, correlati a giudizi di separazione e divorzio, presentano un' utilità sociale che deriva della natura stessa dei conflitti, personali prima ancora che patrimoniali, che detti atti sono destinati a dirimere e che meritano dunque, in quanto atti “non speculativi”, di un peculiare regime fiscale agevolato.

Diversamente la decadenza del beneficio sarebbe penalizzante nei confronti del coniuge cedente, il quale, oltre a privarsi dell’abitazione, sarebbe esposto al pagamento di maggiori imposte e potrebbe, non avendo percepito alcunché, non essere in grado di riacquistare un altro alloggio entro il termine legale di un anno, con la conseguenza di ostacolare, piuttosto che favorire, la composizione dei rapporti familiari in crisi, meritevoli di tutela.

 

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BANCHE E DIRITTO DI RECESSO:

 

BANCHE E DIRITTO DI RECESSO:

Nullità di clausole statutarie che determinano la soppressione del diritto di recesso e della sua liquidazione.

 

Tra i diritti dei soci rientra il diritto di recedere dalla società. Il diritto di recesso, ed alla conseguente liquidazione, è un diritto individuale di ciascun socio e non può mai essere sacrificato in nome di un prevalente interesse della società.

Il tribunale di Napoli in una recentissima pronuncia (marzo 2016) ha sancito la nullità di clausole statutarie che prevedano la possibilità per l'organo amministrativo di una Banca “di limitare o rinviare in tutto o in parte, senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del socio uscente per recesso” (anche in caso di trasformazione). 

Si vieta l'introduzione di clausole che comprimano in modo assoluto il diritto al disinvestimento della partecipazione del socio che si realizza attraverso la liquidazione della partecipazione a seguito dell'esercizio del diritto di recesso. Sono nulle le clausole inserite in uno statuto bancario che attribuiscono agli amministratori la scelta meramente discrezionale circa il rinvio senza limiti di tempo del rimborso della partecipazione del socio uscente.

L'art. 28 del Testo Unico Bancario ammette però la possibilità per le società-istituti di credito, di limitare solamente, e dunque non sopprimere o rinviare senza limiti di tempo ad insindacabile giudizio dell'organo amministrativo, il diritto al rimborso nei confronti del socio recedente, sulla base delle indicazioni della Banca d'Italia.

Il tribunale sostiene la nullità anche di quelle clausole, la cui giustificazione risiederebbe nella disposizione sopra citata del Testo Unico Bancario, che violino in concreto le disposizioni normative che prevedono che il diritto di recesso possa essere limitato ma non escluso e soppresso come sancito dall'art. 2437 sesto comma Codice Civile; ciò in quanto ammetterne la loro validità determinerebbe una lesione ingiustificata ed illegittima di un diritto individuale del socio: il diritto di recesso e della sua liquidazione.

L'attribuzione alla discrezionalità degli amministratori circa il rinvio senza limiti di tempo del rimborso nei confronti del socio recedente determina una lesione di un diritto costituzionalmente garantito ossia l'art. 47 della Costituzione che tutela e favorisce l'investimento azionario in quanto detta attribuzione causerebbe una compressione del diritto individuale del socio di remunerare al meglio il proprio investimento.

 

Nuove sfide nella regolamentazione giuridica del trasporto aereo internazionale di merci

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ACCORDO DI SEPARAZIONE?L'AGEVOLAZIONE FISCALE PRIMA CASA RIMANE.

INAPPLICABILITA' DELLA DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI FISCALI “PRIMA CASA” IN CASO DI TRASFERIMENTO DELL'ABITAZIONE IN ESECUZIONE DI ACCORDI DI SEPARAZIONE.

 

Il trasferimento di un immobile in esecuzione di accordi di separazione dei coniugi non si considera quale cessione dello stesso e dunque non rientra nella fattispecie che determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, ottenute in sede di acquisto della stessa da parte del coniuge acquirente, né l'obbligo di successivo acquisto entro l'anno dal trasferimento, di un immobile da adibire a prima casa affinché possa continuare a beneficiare dell'agevolazione.

La mancata revoca dell'agevolazione c.d. prima casa dipende dal fatto che il trasferimento in esecuzione di accordi di separazione non deve essere considerato quale decisione autonoma proveniente dal coniuge contraente, bensì un atto meramente esecutivo di un provvedimento giudiziale, l' omologa della separazione. Detto trasferimento non corrisponde ad una alienazione in quanto volto a stabilizzare gli effetti della separazione. Non è caratterizzato da un corrispettivo al pari della vendita e neppure rientra nello schema donativo in quanto la sua causa è stata definita quale causa familiare volta a definire i rapporti tra i coniugi, patrimoniali ma anche e soprattutto personali. L'assenza di un corrispettivo porta a ritenere che il trasferimento in esecuzione di accordi di separazione coniugale dell'abitazione, acquistata dal coniuge trasferente con le agevolazioni prima casa, non debba essere considerato quale alienazione che determinerebbe la revoca e la decadenza dalle “agevolazioni prima casa” in quanto detto coniuge non otterrebbe, in sede di esecuzione degli accordi di separazione, neanche quel corrispettivo idoneo al reimpiego per l'acquisto di un altro immobile da adibire a prima casa entro l'anno, come richiesto dalla normativa fiscale per non incorrere nella revoca del beneficio.

La Cassazione con sentenza n. 16 marzo 2016, n. 5156 esprimendosi nel merito della questione ha per l'appunto sostenuto che la fattispecie traslativa che rientra nell’ambito di accordi della crisi coniugale resta al di fuori delle fattispecie delineate dall’art. 1, nota 2- bis, Tariffa, Parte 1, n. 4, T.U.R. che determinano la revoca del beneficio, in quanto detti trasferimenti, correlati a giudizi di separazione e divorzio, presentano un' utilità sociale che deriva della natura stessa dei conflitti, personali prima ancora che patrimoniali, che detti atti sono destinati a dirimere e che meritano dunque, in quanto atti “non speculativi”, di un peculiare regime fiscale agevolato.

Diversamente la decadenza del beneficio sarebbe penalizzante nei confronti del coniuge cedente, il quale, oltre a privarsi dell’abitazione, sarebbe esposto al pagamento di maggiori imposte e potrebbe, non avendo percepito alcunché, non essere in grado di riacquistare un altro alloggio entro il termine legale di un anno, con la conseguenza di ostacolare, piuttosto che favorire, la composizione dei rapporti familiari in crisi, meritevoli di tutela.

 

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DONAZIONI: MANOVRA BIS RISCHIO SALASSO PER EREDI E DONATORI

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BANCHE E DIRITTO DI RECESSO:

 

BANCHE E DIRITTO DI RECESSO:

Nullità di clausole statutarie che determinano la soppressione del diritto di recesso e della sua liquidazione.

 

Tra i diritti dei soci rientra il diritto di recedere dalla società. Il diritto di recesso, ed alla conseguente liquidazione, è un diritto individuale di ciascun socio e non può mai essere sacrificato in nome di un prevalente interesse della società.

Il tribunale di Napoli in una recentissima pronuncia (marzo 2016) ha sancito la nullità di clausole statutarie che prevedano la possibilità per l'organo amministrativo di una Banca “di limitare o rinviare in tutto o in parte, senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del socio uscente per recesso” (anche in caso di trasformazione). 

Si vieta l'introduzione di clausole che comprimano in modo assoluto il diritto al disinvestimento della partecipazione del socio che si realizza attraverso la liquidazione della partecipazione a seguito dell'esercizio del diritto di recesso. Sono nulle le clausole inserite in uno statuto bancario che attribuiscono agli amministratori la scelta meramente discrezionale circa il rinvio senza limiti di tempo del rimborso della partecipazione del socio uscente.

L'art. 28 del Testo Unico Bancario ammette però la possibilità per le società-istituti di credito, di limitare solamente, e dunque non sopprimere o rinviare senza limiti di tempo ad insindacabile giudizio dell'organo amministrativo, il diritto al rimborso nei confronti del socio recedente, sulla base delle indicazioni della Banca d'Italia.

Il tribunale sostiene la nullità anche di quelle clausole, la cui giustificazione risiederebbe nella disposizione sopra citata del Testo Unico Bancario, che violino in concreto le disposizioni normative che prevedono che il diritto di recesso possa essere limitato ma non escluso e soppresso come sancito dall'art. 2437 sesto comma Codice Civile; ciò in quanto ammetterne la loro validità determinerebbe una lesione ingiustificata ed illegittima di un diritto individuale del socio: il diritto di recesso e della sua liquidazione.

L'attribuzione alla discrezionalità degli amministratori circa il rinvio senza limiti di tempo del rimborso nei confronti del socio recedente determina una lesione di un diritto costituzionalmente garantito ossia l'art. 47 della Costituzione che tutela e favorisce l'investimento azionario in quanto detta attribuzione causerebbe una compressione del diritto individuale del socio di remunerare al meglio il proprio investimento.

 

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51° Congresso nazionale del notariato: vicini alla famiglia e al cittadino e anche lo studio Cpv è in linea con i concetti del Consiglio nazionale del notariato

Campagna di informazione anno 2016 dello studio associato Cpv: il notaio come figura vicina alla famiglia nelle decisioni in materia di diritto successorio, trapasso generazionale di impresa, ambito donazioni e convivenza. Il notaio anche a Brescia, diventa una figura professionale che racchiude in sé anche una certa sensibilità nei confronti del cittadino e del proprio cliente. La possibilità di dialogare con il proprio notaio su circostanze familiari che possono essere  sintomo di disgregazioni tra parenti, fa sì che la figura professionale del notaio diventi parte, anche emotivamente indispensabile, per la razionale presa di decisioni anche in ambito di successioni e convivenza.

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BANCHE E DIRITTO DI RECESSO:

 

BANCHE E DIRITTO DI RECESSO:

Nullità di clausole statutarie che determinano la soppressione del diritto di recesso e della sua liquidazione.

 

Tra i diritti dei soci rientra il diritto di recedere dalla società. Il diritto di recesso, ed alla conseguente liquidazione, è un diritto individuale di ciascun socio e non può mai essere sacrificato in nome di un prevalente interesse della società.

Il tribunale di Napoli in una recentissima pronuncia (marzo 2016) ha sancito la nullità di clausole statutarie che prevedano la possibilità per l'organo amministrativo di una Banca “di limitare o rinviare in tutto o in parte, senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del socio uscente per recesso” (anche in caso di trasformazione). 

Si vieta l'introduzione di clausole che comprimano in modo assoluto il diritto al disinvestimento della partecipazione del socio che si realizza attraverso la liquidazione della partecipazione a seguito dell'esercizio del diritto di recesso. Sono nulle le clausole inserite in uno statuto bancario che attribuiscono agli amministratori la scelta meramente discrezionale circa il rinvio senza limiti di tempo del rimborso della partecipazione del socio uscente.

L'art. 28 del Testo Unico Bancario ammette però la possibilità per le società-istituti di credito, di limitare solamente, e dunque non sopprimere o rinviare senza limiti di tempo ad insindacabile giudizio dell'organo amministrativo, il diritto al rimborso nei confronti del socio recedente, sulla base delle indicazioni della Banca d'Italia.

Il tribunale sostiene la nullità anche di quelle clausole, la cui giustificazione risiederebbe nella disposizione sopra citata del Testo Unico Bancario, che violino in concreto le disposizioni normative che prevedono che il diritto di recesso possa essere limitato ma non escluso e soppresso come sancito dall'art. 2437 sesto comma Codice Civile; ciò in quanto ammetterne la loro validità determinerebbe una lesione ingiustificata ed illegittima di un diritto individuale del socio: il diritto di recesso e della sua liquidazione.

L'attribuzione alla discrezionalità degli amministratori circa il rinvio senza limiti di tempo del rimborso nei confronti del socio recedente determina una lesione di un diritto costituzionalmente garantito ossia l'art. 47 della Costituzione che tutela e favorisce l'investimento azionario in quanto detta attribuzione causerebbe una compressione del diritto individuale del socio di remunerare al meglio il proprio investimento.

 

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ACCORDO DI SEPARAZIONE?L'AGEVOLAZIONE FISCALE PRIMA CASA RIMANE.

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Tutela del patrimonio e continuità aziendale: impresa e famiglia che cambiano

Il passaggio generazionale e la tutela del patrimonio è ormai argomento quotidiano e moderno.

In un'epoca nella quale l'evolversi della famiglia e del patrimonio derivante da essa, vivono una crescita comune, dobbiamo iniziare a capire che purtroppo, la famiglia così definita "del Mulino Bianco" lentamente si va disgregando. 

Ecco che ad intervento di situazioni spesso emotivamente stressanti e burocraticamente tediose, arriva in supporto alla questione a tutela del patrimonio e trapasso generazionale, alcuni step da non sottovalutare.

Questo il fulcro dell'argomento di stasera, con l'intervento del notaio Giovanni Posio.

 

 

Aste immobiliari: quali elementi determinano il prezzo-valore per un immobile all’asta, parliamo di perizia immobiliare e di ordinanza di vendita

 

QUALI ELEMENTI DETERMINANO IL PREZZO-VALORE PER UN IMMOBILE ALL’ASTA:

Dopo varie ricerche nel settore immobiliare hai capito che il tuo investimento migliore per acquistare casa, è quello di  comprare casa all’asta.

Vuoi scoprire come ottenere una valida stima della casa che stai per acquistare, ma ancora non sai che il prezzo base di vendita di un immobile all’asta è deciso da un perito incaricato direttamente dal giudice che, con riferimento alle condizioni del mercato immobiliare locale e attraverso altre svariate condizioni tecniche, ne valuterà lo stato e quindi potrà valutare il valore del bene.

 

 

LA PERIZIA COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELL’ORDINANZA DI VENDITA.

Con l’ordinanza di vendita il giudice stabilisce le condizioni e i termini della vendita all’ asta , ovvero:

Se l’asta debba tenersi alla sua presenza ovvero essere delegata ad un professionista

• Il prezzo base

• I termini e le modalità del deposito di cauzione

• La data ultima per la presentazione delle offerte 

• L’udienza per la gara tra gli offerenti

• Il termine entro il quale debba essere versato il pagamento del residuo prezzo ossia il prezzo di aggiudicazione detratta la cauzione già precedentemente versata.

 

Chi detiene l’amministrazione e la gestione del bene pignorato?

La figura del custode giudiziario è affidata a colui che , tramite mandato direttamente dal giudice, ha l’incarico di conservare, amministrare e gestire il bene pignorato.

Il custode dell’immobile pignorato e quindi andato all’asta, ha l’obbligo di curare gli aspetti di natura patrimoniale dell’immobile, tra i quali l’incasso dei canoni di locazione.

Compito del custode giudiziario è anche quello di promuovere la risoluzione dell’eventuale contratto di locazione in corso.

 

NB. Chiunque abbia l’interesse a partecipare ad un’asta immobiliare, potrà rivolgersi al custode giudiziario così da averne un’analisi completa.

 

Da sapere sulle aste immobiliari: l’avviso di vendita o avviso d’asta:

L’ avviso di vendita o avviso d’asta è un documento pubblico redatto dal cancelliere, dal notaio o dal professionista delegato, questo documento contiene le informazioni relative la notizia dell’ordine di vendita emesso dal giudice.

L’avviso contiene: l’indicazione dell’immobile messo in vendita, la data con l’orario ed il luogo dell’asta, il prezzo di base, la misura del rilancio minimo, il termine di presentazione dell’offerta per l’acquisto della casa all’asta, le modalità di vendita ed infine il sito internet sul quale è pubblicata la relazione di stima.

 

Dove puoi trovare le caratteristiche e la descrizione degli immobili all’asta: la pubblicità

Se inizi a cercare un immobile all’asta e vuoi  avere almeno un’idea di spesa, ma soprattutto vorresti capire quali potrebbero essere le proposte che il calendario aste ti propone, allora prova a dare un’occhiata alla pubblicità gestita dai vari portali delle vendite giudiziarie di ogni città.

Qui ti riportiamo l’esempio del  portale dell’ANPE, a Brescia, dove potrai trovare la descrizione degli immobili all’asta a Brescia e provincia. 

Vedrai il calendario delle aste a Brescia e provincia con la relativa descrizione degli immobili pignorati, troverai il luogo, una descrizione globale dell’immobile all’asta, la data dell’asta, troverai il nome del curatore e altre indicazioni che ti serviranno per iniziare ad investire nel mondo delle aste immobiliari. 

Guarda il nostro tutorial per saperne di più.>>

Continua a seguire la nostra spiegazione della  guida all’acquisto all’asta, giovedì 8 settembre vi racconteremo come si partecipa ad un’asta giudiziaria!

Per informazioni e notizie chiamaci allo 0303773878

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