DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE PEr TRASFERIMENTI:

Trasferimenti con oggetto immobili -  terreni - fabbricati


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>>TRASFERIMENTO IMMOBILI:

- titolo di provenienza (copia di atto o atti notarili di acquisto, o della dichiarazione di successione, o di sentenze dichiarative dell'avvenuta usucapione);

- copia di eventuale contratto preliminare; qualora il contratto stesso sia stato registrato, quietanza del pagamento dell'imposta pagata per eventuali acconti o caparre, da imputare alle imposte da pagarsi all'atto definitivo di compravendita;

- fotocopia dei documenti d’identità (ambo i lati) e del tesserino del codice fiscale, sia della parte cedente che di quella acquirente;

- estratto riassunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune nel quale è stato contratto il matrimonio (o eventualmente certificato di stato libero o vedovanza), sia della parte venditrice che di quella acquirente;

- indicazione dell'eventuale rapporto di parentela o coniugio tra parte cedente e parte acquirente;

- per gli atti di compravendita: fotocopie degli assegni e/o bonifici bancari costituenti i mezzi di pagamento di eventuali acconti e caparre e del saldo prezzo;

- per tutti gli atti a titolo oneroso: fotocopie degli assegni e/o bonifici bancari costituenti i mezzi di pagamento delle spese di mediazione, se pagate, e dati del mediatore (dati identificativi, Codice Fiscale e numero di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio, o visura del Registro delle Imprese);

- se parte dell'atto è una società:

a) - visura aggiornata del Registro delle Imprese;

b) - copia dello statuto vigente o dell’ultimo atto notarile contenente i patti sociali aggiornati;

c) - Codice fiscale e Partita I.V.A.;

d) - fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante (ambo i lati);

e) – in caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione: verbale di delibera che autorizza la stipula dell’atto, o verbale di nomina dell’amministratore delegato con indicazione dei suoi poteri;

- se l’immobile è pervenuto alla parte cedente per successione:

a) – copia della dichiarazione di successione;

b) - copia dell’eventuale verbale di pubblicazione del testamento (qualora non già trascritto presso i Registri Immobiliari);

- prezzo o valore da dichiarare in atto;

- documentazione catastale: visure catastali; planimetrie delle Unità Immobiliari Urbane; estratti di mappa del catasto terreni e del catasto fabbricati; variazioni catastali; frazionamenti, ecc.;

- in presenza di plusvalenze immobiliari soggette a tassazione, nell'ipotesi in cui si intenda optare per l'imposta sostitutiva del 20%: specificazione della plusvalenza realizzata, o in alternativa degli elementi necessari per la relativa determinazione (valore di acquisto; documentazione delle spese sostenute per l'acquisto - ad es., parcella notarile per l'acquisto ed il mutuo strumentale allo stesso - e per eventuali lavori di costruzione o ristrutturazione;

- per le donazioni:

- estremi degli eventuali precedenti atti di donazione (immobiliari e non), già effettuate dal donante a favore del donatario;

- valore da dichiarare in atto.

 

>>TRASFERIMENTO TERRENI:

- Certificato di Destinazione Urbanistica (rilasciato dal Comune) in bollo, anche per aree di pertinenza di edifici urbani di superficie superiore a 5.000 metri quadri;-

- per i terreni agricoli: verificare eventuali diritti di prelazione a favore di affittuari coltivatori diretti o confinanti coltivatori diretti;

- eventualmente, copia della perizia di rideterminazione del valore dei terreni edificabili.

 

>>TRASFERIMENTO FABBRICATI:

- copia della licenza o concessione edilizia o permesso di costruire iniziale, se l’inizio della costruzione è successivo al primo settembre 1967; copia delle concessioni edilizie o permessi di costruire - anche in sanatoria - o delle domande di concessione o di permesso di costruire in sanatoria, e delle denunzie di inizio attività (D.I.A.) o di qualsiasi altro titolo edilizio (S.C.I.A., ecc.), relative ad eventuali ristrutturazioni od opere edilizie successive

- copia del certificato di agibilità/abitabilità, o della relativa richiesta;

- per le agevolazioni sul “riacquisto” di prima casa (credito di imposta): copia dell’atto notarile di acquisto della precedente "prima casa", e copia dell’atto di rivendita della stessa (il riacquisto deve avvenire entro un anno dalla rivendita);

- attestato di certificazione energetica (ACE), o attestato di prestazione energetica (APE) , per gli immobili per cui è necessario (solo per atti traslativi a titolo oneroso);

- indicazione se sussiste conformità degli impianti (elettrico, idrico, del gas, del riscaldamento, dell'ascensore, ecc.);

- nel caso di fabbricato locato a terzi:

a) - copia del contratto di locazione;

b) - trattandosi di fabbricato ad uso negozio, o comunque ad uso commerciale o professionale: verificare eventuale prelazione del conduttore;

c) - trattandosi di fabbricato ad uso abitativo, verificare che non sia stata data disdetta alla prima scadenza al conduttore (in questo caso, attenzione al diritto di prelazione esistente a favore del conduttore medesimo

 

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE per atti con CONDONI EDILIZI

primo - secondo - terzo condono edilizio


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>>PRIMO CONDONO EDILIZIO, IN ASSENZA DI RILASCIO DI RELATIVA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA Legge 28 febbraio 1985 n. 47 - Legge 23 dicembre 1996 n. 662

Documenti:

1) - copia (anche non autentica) della domanda di sanatoria (da non allegare all’atto); occorre la copia autentica solo se si tratta di atto con agevolazioni fiscali;

2) - ricevuta (anche non autentica) di pagamento dell'intera oblazione dovuta (il totale pagamento è richiesto a pena di improcedibilità della domanda), eventualmente maggiorata degli interessi legali; in caso di mancato pagamento nei termini, doveva essere pagata una somma pari al triplo di quanto non versato, entro il giorno 1 aprile 1997. Sono stati riaperti i suddetti termini di pagamento, ma in tal caso è necessario versare anche gli interessi legali. Non occorre alcun pagamento di oneri concessori ai fini della stipula dell'atto.

3) - Richiesta di parere dell’Autorità preposta alla tutela dei vincoli di cui all’art. 32 della legge 47/85 (si tratta solo dei vincoli culturali, paesistici, idrogeologici previsti nel vecchio testo dell'art. 32, cfr. l'art. 32, comma 43-bis, del d.l. n. 269/2003). In caso di decorso del termine di 180 giorni dalla richiesta del parere, la formazione del silenzio-rifiuto non impedisce la stipula dell'atto.

Ove sia maturato il silenzio assenso, è necessaria, per la stipula dell’atto, l’avvenuta emissione del parere favorevole.

Aspetti da verificare:

- controllare che la domanda sia stata presentata entro il 30 giugno 1987;

- controllare che la domanda di sanatoria identifichi l'immobile che ne costituisce oggetto;

- verificare che non esistano vincoli culturali, paesistici, idrogeologici (in caso contrario, occorre la richiesta di parere di cui sopra).

L'oblazione deve essere maggiorata degli interessi legali, se pagata fuori termine. Il termine per il pagamento dell’oblazione tripla, per mancato versamento del vecchio condono, era il 31 marzo 1996.

>>SECONDO CONDONO EDILIZIO, IN ASSENZA DI RILASCIO DI RELATIVA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA Legge 23.12.1994 n. 724 - Legge 23 dicembre 1996 n. 662

Documenti:

1) - copia, anche non autentica, della domanda di sanatoria (da non allegare all’atto). Occorre la copia autentica solo per atti con agevolazioni fiscali;

2) - ricevuta, anche non originale, di pagamento dell'intera oblazione dovuta. L’oblazione deve essere stata pagata entro il giorno 1 aprile 1997, eventualmente maggiorata degli interessi legali, se dovuti. Se pagata successivamente, sono dovuti anche gli interessi legali fino al momento del pagamento (da non allegare all’atto);

3) - ricevuta (anche non originale) di pagamento dell'intero anticipo degli oneri concessori (da non allegare all’atto), eventualmente maggiorata degli interessi legali;

4) - richiesta di parere dell’Autorità preposta alla tutela dei vincoli di cui all’art. 32 della legge 47/85 (si tratta solo dei vincoli culturali, paesistici, idrogeologici previsti nel vecchio testo dell'art. 32, cfr. l'art. 32, comma 43-bis, del d.l. n. 269/2003). In caso di decorso del termine di 180 giorni dalla richiesta del parere, la formazione del silenzio-rifiuto non impedisce la stipula dell'atto. Ove sia maturato il silenzio assenso, è necessaria, per la stipula dell’atto, l’avvenuta emissione del parere favorevole.

Aspetti da verificare:

- controllare che la domanda sia presentata entro il 31/3/1995;

- controllare che la domanda di sanatoria identifichi l'immobile che ne costituisce oggetto, nonchè il tipo di abuso realizzato;

- verificare che non esistano vincoli culturali, paesistici, idrogeologici (in caso contrario, occorre la richiesta di parere di cui sopra).

L’oblazione deve essere maggiorata degli interessi se pagata fuori termine. I termini di rateizzazione dell’oblazione erano i seguenti:

Anticipo: 31 marzo 1995.

Prima rata: 15 aprile 1995.

Seconda rata: 15 luglio 1995.

Terza rata: 15 settembre 1995.

Quarta rata: 15 dicembre 1995.

Oblazione per abuso minore dovuta in unica soluzione: 15 dicembre 1995.

- Per le tipologie di abuso di cui ai numeri 5, 6 e 7 della tabella allegata alla legge 47/85, non è necessario l'anticipo degli oneri concessori. Non è prevista alcuna riduzione degli oneri per l’abuso di necessità.

>>TERZO CONDONO EDILIZIO, IN ASSENZA DI RILASCIO DI RELATIVA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA D.L. 30 settembre 2003 n. 269 - convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326

Documenti:

1) - copia, anche non autentica, della domanda di sanatoria (da non allegare all’atto); occorre la copia autentica solo per atti con agevolazioni fiscali;

2) - ricevuta, anche non originale, di pagamento dell'intera oblazione dovuta. L’oblazione deve essere stata pagata entro il giorno 30 settembre 2004. Se non pagata entro tale termine, la domanda di sanatoria perde efficacia.

3) - ricevuta (anche non originale) di pagamento dell'intero anticipo degli oneri concessori (da non allegare all’atto).

4) - Non si applicano le disposizioni sull’abuso di necessità, e quindi sulla riduzione dell’oblazione per l’abitazione principale (art. 32, comma 39).

5) - Richiesta di parere dell’Autorita’ preposta alla tutela dei vincoli di cui all’art. 32 della legge 47/85 (vincoli culturali, paesistici, idrogeologici, ecc.). Tale richiesta – in base alla nuova formulazione dell'art. 32, modificato dal d.l. n. 269/2003 - deve essere presentata in presenza di qualsiasi tipo di vincolo (anche se non preclusivo del rilascio della concessione in sanatoria). In caso di decorso del termine di 180 giorni dalla richiesta del parere, la formazione del silenzio-rifiuto non impedisce la stipula dell'atto. Ove sia maturato il silenzio assenso, è necessaria, per la stipula dell’atto, l’avvenuta emissione del parere favorevole.

Aspetti da verificare:

- controllare che la domanda sia presentata entro il 7 luglio 2004 (ovvero nel periodo compreso tra il giorno 11 novembre ed il giorno 10 dicembre 2004);

- controllare che la domanda di sanatoria identifichi l'immobile che ne costituisce oggetto, nonché il tipo di abuso realizzato;

- verificare che non esistano vincoli di qualsiasi tipo (in caso contrario, richiesta del parere di cui sopra).

 

Atti di vendita da costruttori


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>>DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL PRIMO ATTO DEL CONDOMINIO

- titolo di provenienza (copia di atto o atti notarili di acquisto, o della dichiarazione di successione, o di sentenze dichiarative dell'avvenuta usucapione);

- documentazione catastale: visure catastali; planimetrie delle Unità Immobiliari Urbane; estratti di mappa del catasto terreni e del catasto fabbricati; variazioni catastali; frazionamenti, ecc.;

- copia della licenza o concessione edilizia o permesso di costruire iniziale; copia delle concessioni edilizie o permessi di costruire - anche in sanatoria - o delle domande di concessione o di permesso di costruire in sanatoria, e delle denunzie di inizio attività (D.I.A.) o di qualsiasi altro titolo edilizio (S.C.I.A., ecc.), relative ad eventuali opere edilizie successive;

- copia del certificato di agibilità/abitabilità, o della relativa richiesta;

- regolamento di condominio;

- tabelle millesimali;

- atto di mutuo contratto per il finanziamento dell'operazione edilizia;

- atti di erogazione e quietanza successivi;

- atto di frazionamento dell'ipoteca;

- atto di consenso alla cancellazione di ipoteca (salvo accollo della quota frazionata del mutuo).

 

 

>>DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL PRIMO ATTO E PER OGNI SINGOLO ATTO DI VENDITA SUCCESSIVO AL PRIMO

- copia di eventuale contratto preliminare;

- indicazione del prezzo da dichiarare in atto;

- fattura di vendita (comprese eventuali fatture di acconto)

- importo della quota di mutuo da accollare eventualmente all’ acquirente

- indicazione dei subalterni da vendersi (come da allegate planimetrie)

- attestato di certificazione energetica (ACE), o attestato di prestazione energetica (APE) , per gli immobili per cui è necessario (solo per atti traslativi a titolo oneroso);

- fotocopia dei documenti d’identità (ambo i lati) e del tesserino del codice fiscale, della parte acquirente e della parte venditrice, se persone fisiche;

- estratto riassunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune nel quale è stato contratto il matrimonio (o eventualmente certificato di stato libero o vedovanza), della parte acquirente e della parte venditrice, se persone fisiche;

- fotocopie degli assegni e/o bonifici bancari costituenti i mezzi di pagamento di eventuali acconti e caparre e del saldo prezzo;

- fotocopie degli assegni e/o bonifici bancari costituenti i mezzi di pagamento delle spese di mediazione, se pagate, e dati del mediatore (dati identificativi, Codice Fiscale e numero di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio, o visura del Registro delle Imprese);

- per le agevolazioni sul “riacquisto” di prima casa (credito di imposta): copia dell’atto notarile di acquisto della precedente "prima casa", e copia dell’atto di rivendita della stessa (il riacquisto deve avvenire entro un anno dalla rivendita);

- se parte dell'atto è una società:

a) - visura aggiornata del Registro delle Imprese;

b) - copia dello statuto vigente o dell’ultimo atto notarile contenente i patti sociali aggiornati;

c) - Codice fiscale e Partita I.V.A.;

d) - fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante (ambo i lati);

e) – in caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione: verbale di delibera che autorizza la stipula dell’atto, o verbale di nomina dell’amministratore delegato con indicazione dei suoi poteri.