DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE PER LA COSTITUZIONE DI SOCIETA'

S.a.s - S.n.c. - S.r.l. - S.p.a. - Cooperative


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>>COSTITUZIONE DI SOCIETA’ DI PERSONE

(SOCIETA' SEMPLICE o S.S, SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO o S.N.C., SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE o S.A.S.)

 - Fotocopia dei documenti d’identità (ambo i lati) e del tesserino del codice fiscale di tutti i soci.

- Indicazione della Ragione sociale (comprensiva del cognome e nome di almeno un socio illimitatamente responsabile, per S.N.C. e S.A.S.).

- Sede della società (Comune e indirizzo).

- Oggetto sociale.

- Capitale sociale e quota di partecipazione di ciascun socio.

- Durata della società.

- Indicazioni circa l'amministrazione della società (firma congiunta, disgiunta, altro; eventuale limite di valore per talune operazioni).

- Per società in accomandita semplice: indicazione dei soci accomandatari e dei soci accomandanti.

- Verifica del regime patrimoniale coniugale dei soci possibilmente mediante estratto riassunto dell'atto di matrimonio (si ritiene non ammissibile una società contratta soltanto tra coniugi in regime di comunione legale: sarà necessaria la stipula di una convenzione matrimoniale di scelta del regime di separazione dei beni prima della costituzione della società).

- Indirizzo attivo di posta elettronica certificata (PEC)  (entro qualche giorno dopo la stipula dell'atto costitutivo, per consentirne una tempestiva iscrizione nel registro delle imprese).

- Codice fiscale della società (entro qualche giorno dopo la stipula dell'atto costitutivo, per consentirne una tempestiva registrazione e iscrizione nel registro delle imprese).

>>COSTITUZIONE DI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA

 - Fotocopie dei documenti d’identità (ambo i lati) e del tesserino del codice fiscale di tutti i soci, degli amministratori e dei sindaci (se nominati).

- Ricevuta di versamento presso una banca del 25% del capitale sociale sottoscritto in denaro (se società unipersonale versamento dell’intero capitale).

- indicazioni circa Denominazione sociale e Sede della società (Comune e indirizzo).

- Oggetto sociale.

- Capitale sociale e quota di partecipazione di ciascun socio.

Indicazioni circa clausole sul trasferimento delle partecipazioni sociali per atto tra vivi (libera cedibilità o clausola di prelazione o/e di gradimento).

- Indicazioni circa clausole sul trasferimento delle partecipazioni sociali in caso di morte di un socio (trasferimento automatico agli eredi o liquidazione in denaro della quota agli eredi, salvo accordo di continuazione).

- Durata della società.

- Indicazioni circa l'amministrazione (Amministratore Unico, Consiglio di Amministrazione, attribuzione della amministrazione e rappresentanza disgiuntamente a tutti i soci, salvo per le seguenti tassative operazioni per cui si ha amministrazione e rappresentanza congiunte.

1. acquisto ed alienazione di beni immobili;

2. assunzione di finanziamenti, anche mediante scoperti di conto corrente;

3. assunzione di obbligazioni cambiarie;

4. concessione di garanzie (anche a favore di terzi, purchè sussista un interesse della società) ;

5. nomina di direttori generali ed institori;

6. comunque qualsiasi atto di amministrazione di valore superiore a una determinata soglia); il tutto fermo restando che gli atti che comportano sostanziale modifica dell’oggetto sociale (ivi comprese le assunzioni di partecipazioni di cui all’art. 2361 c.c., e gli atti di alienazione, acquisto, concessione o assunzione in godimento di aziende o rami di azienda) sono riservati alla competenza dei soci in quanto tali.

- In caso di conferimento in natura (immobili, aziende, altri beni diversi dal denaro) è necessaria perizia giurata redatta da esperto iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

- Verifica del regime patrimoniale coniugale dei soci possibilmente mediante estratto riassunto dell'atto di matrimonio (si ritiene non ammissibile una società contratta soltanto tra coniugi in regime di comunione legale: sarà necessaria la stipula di una convenzione matrimoniale di scelta del regime di separazione dei beni prima della costituzione della società).

- Indirizzo attivo di posta elettronica certificata (PEC)  (entro qualche giorno dopo la stipula dell'atto costitutivo, per consentirne una tempestiva iscrizione nel registro delle imprese).

- Codice fiscale della società (entro qualche giorno dopo la stipula dell'atto costitutivo, per consentirne una tempestiva registrazione e iscrizione nel registro delle imprese).

*Nota bene: per la costituzione di società a responsabilità limitata semplificate (SRLS), talune delle opzioni sopra indicate non sono possibili, essendo obbligatorio l'utilizzo di un modello predeterminato legislativamente e in gran parte immodificabile.

 

>>COSTITUZIONE DI SOCIETA’ PER AZIONI

- Fotocopie dei documenti d’identità (ambo i lati) e del tesserino del codice fiscale di tutti i soci, degli amministratori e dei sindaci (se nominati).

- Ricevuta di versamento presso una banca del 25% del capitale sociale sottoscritto in denaro (se società unipersonale versamento dell’intero capitale).

- indicazioni circa Denominazione sociale e Sede della società (Comune e indirizzo).

- Oggetto sociale.

- Capitale sociale (almeno Euro 50.000) e numero di azioni e/o relativo valore nominale per ciascun socio.

- Numero complessivo delle azioni, con o senza valore nominale.

- Emissione dei titoli azionari oppure no.

- Trasferimento delle azioni per atto tra vivi (libera cedibilità, clausola di prelazione e/o di gradimento).

- Trasferimento delle azioni in caso di morte di un socio (trasferimento libero agli eredi, gradimento della società).

- Durata della società.

- Regime di amministrazione (Amministratore Unico, Consiglio di Amministrazione)

- In caso di conferimento in natura (immobili, aziende, altri beni diversi dal denaro) è necessaria perizia giurata redatta

da esperto designato dal Tribunale del luogo ove ha sede la società.

- Verifica del regime patrimoniale coniugale dei soci possibilmente mediante estratto riassunto dell'atto di matrimonio (si ritiene non ammissibile una società contratta soltanto tra coniugi in regime di comunione legale: sarà necessaria la stipula di una convenzione matrimoniale di scelta del regime di separazione dei beni prima della costituzione della società).

- Indirizzo attivo di posta elettronica certificata (PEC)  (entro qualche giorno dopo la stipula dell'atto costitutivo, per consentirne una tempestiva iscrizione nel registro delle imprese).

- Codice fiscale della società (entro qualche giorno dopo la stipula dell'atto costitutivo, per consentirne una tempestiva registrazione e iscrizione nel registro delle imprese).

>>COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA

Documenti necessari:

- SOCI: Fotocopie documenti d’identità e codici fiscali

- AMMINISTRATORI: Fotocopie documenti d’identità e codici fiscali degli amministratori (e dei sindaci ove nominati).

Informazioni necessarie:

Ricorrendo le condizioni di Legge: soc. coop. mod. S.r.l.

• obbligo del mod. Srl.: E' obbligatoria la scelta di questo modello nel caso in cui il numero di soci (persone fisiche) sia da un minimo 3 sino ad un massimo di 8.

• alternativo al mod. SpA.: E' possibile scegliere questo modello se non si verificano entrambe le condizioni del mod. SpA. soc. coop. mod. S.p.A.

• obbligo del mod. Spa. E' obbligatoria la scelta di questo modello nel caso in cui il numero di soci (persone fisiche) sia superiore a 20 e contemporaneamente l'attivo patrimoniale sia superiore ad un milione di euro.

Denominazione sociale società cooperativa (obbligatorio: sociale-agricola-sportiva dilettantistica - se del caso)

Sede ed indirizzo della Coop.:

Tipologia cooperativa

lavoro Mutualità prevalente?

sociale si no

edilizia REGOLE

agricola per lo svolgimento dell'ATTIVITA' MUTUALISTICA

altro (ad es.: sportiva dilettantistica, o altro. Specificare) (per definiz. analitica, si rimanda al Regolamento interno)

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Criteri di RIPARTIZIONE dei RISTORNI:

Via

Oggetto sociale:

 

Durata della coop.: giorno mese anno

REQUISITI dei soci:

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CONFERIMENTI dei soci:

da un minimo di € 25 sino a € 100.000

mod. spa: valore unitario e numero azioni, come segue:

Socio € n. azioni

Socio € n. azioni

Socio € n. azioni

Socio € n. azioni

Socio € n. azioni

Socio € n. azioni

Socio € n. azioni

Socio € n. azioni

Socio € n. azioni

Socio € n. azioni

Socio € n. azioni

Socio € n. azioni

Socio € n. azioni

Socio € n. azioni

Socio € n. azioni

Socio € n. azioni

Socio € n. azioni

Socio € n. azioni

Socio € n. azioni

Socio € n. azioni

Numero complessivo delle azioni:

Valore nominale delle azioni:

Emissione titoli azionari: si / no

totale CAPITALE SOCIALE:

Avvertenza importante: attenzione! Il Capitale Sociale deve essere superiore alle spese di costituzione della cooperativa stessa se tali spese di costituzione sono poste a carico della Società.

Regime di amministrazione:

Amministratore Unico / Consiglio di Amministrazione /numero minimo consiglieri /numero massimo consiglieri

In caso di Consiglio di Amministrazione:

Nominativi dei consiglieri:

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Eventuale nomina di Amministratori Delegati:

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Poteri degli Amministratori Delegati:

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Regime patrimoniale dei soci:

In relazione alle concrete situazioni, può essere opportuna la stipula di una convenzione matrimoniale di scelta del

regime di separazione anteriormente alla costituzione della società.

Codice fiscale della Cooperativa (anche successivamente alla costituzione entro qualche giorno)

Indirizzo di posta elettronica certificata (anche successivamente alla costituzione entro qualche giorno)

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COLLEGIO SINDACALE (in caso di superamento del limiti di legge)

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