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matrimonio: separazione e divorzio

i consigli dello studio cpv nel percorso di separazione consensuale o meno


Separazione e divorzio costituiscono fasi patologiche del matrimonio.

La separazione sospende gli effetti del matrimonio ma presuppone la persistenza del vincolo. La separazione puo’ essere consensuale (con l’accordo dei coniugi) o separazione giudiziale (pronunciata dal Giudice) ed e’ sempre reversibile, in quanto la riconciliazione tra i coniugi ne rimuove effetti e conseguenze.

Il divorzio, ottenibile solo dopo 6 mesi, segna invece definitivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio e viene sciolto il vincolo di coniugio tra marito e moglie.

Anche nell’ ambito di separazione e divorzio può esplicarsi la professionalità del notaio: e’ proprio in questi momenti che equilibri patrimoniali ed interessi economici della coppia possono andare in frantumi.

I notai dello studio CPV seguono e studiano da anni i rapporti patrimoniali connessi alle crisi coniugali e sono  in grado di consigliare ed illustrare le agevolazioni fiscali ottenibili nella materia in questione.

 

COME DISCIPLINARE IL PROPRIO MATRIMONIO: “ACCORDI PREMATRIMONIALI” IN ITALIA

Con il termine “Accordi prematrimoniali” ci si riferisce a contratti con cui i futuri coniugi stabiliscono i rapporti prima del matrimonio nell’ eventualità di futuro divorzio. Questo tipo di accordo, molto utilizzato negli Stati Uniti, nella giurisprudenza italiana, non solo non viene regolamentato da una disciplina ad esso dedicata, ma viene considerato illecito. Gli accordi con cui i futuri sposi regolerebbero il regime giuridico patrimoniale contrasterebbero infatti con i principi di indisponibilità degli status e di alcuni diritti spettanti al coniuge, in particolar modo il diritto all’ assegno di divorzio.

Esistono però alcuni tipi di accordi matrimoniali pattuibili tra i coniugi prima o durante il rapporto matrimoniale. L’ordinamento italiano prevede infatti la regolare convenzione del regime patrimoniale, scegliendo tra comunione legale o separazione dei beni, ai sensi dell’articolo 162 c.c. sia in periodo anteriore al matrimonio, sia al momento della celebrazione, sia durante il corso della vita matrimoniale.

Gli accordi che vertano su diritti, non considerati indisponibili, o tutti quegli accordi che siano stipulati al momento della separazione e del divorzio sono inoltre stipulabili in caso di matrimonio concordatario, sia mediante atto notarile sia per scrittura privata stilata tra i coniugi. Essi non dovranno essere patti “coercibili”, ma volontà atte a individuare responsabilità in base a un progetto matrimoniale.

Allo stesso modo sono considerati validi patti o accordi stipulati tra i coniugi e aventi per oggetto diritti non dipendenti dalla qualità di coniuge e non riguardanti il regime di separazione, detti “patti aggiunti”. Questi accordi sono atti a definire tutti gli altri rapporti economici esistenti fra coniugi e saranno autonomamente validi anche in caso di scioglimento del matrimonio.