PARLIAMO DI CONDOMINIO:

CONDOMINIO, SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO DELLE SPESE PER OPERE STRAORDINARIE URGENTI ASSUNTE DAL SOLO AMMINISTRATORE (In assenza di preventiva delibera dell'assemblea condominiale)

La Cassazione con sentenza n. 2807 del 2017 si è espressa in merito alla facoltà in capo all'amministratore di condominio di ordinare lavori di carattere urgente stante il tenore letterale dell'art. 1135 c.c. in materia di condominio e di conseguenza circa l'imputabilità delle obbligazioni assunte in virtù di detti lavori.

E' proprio il dettato del codice civile che legittima l'amministratore di condominio, ancorchè in assenza di delibera preventiva dell'assemblea di condominio, ad assumere per conto del condominio spese urgenti relative a manutenzione straordinaria.

La ragione di questa deroga alla regola generale, che prevede la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea di condominio per le opere di straordinaria amministrazione, risiede nella necessità di assumere provvedimenti urgenti senza che sia necessario attendere la tempistica di convocazione della riunione di condominio, poiché tra le funzioni attribuite all'amministratore rientra quella di custodire, conservare e preservare le parti comuni dell’edificio ed evitare un serio e imminente pericolo per lo stabile a tutela dell’interesse di tutti i condomini.

 

"E' questo l'unico caso che legittima l'amministratore ad agire per opere di straordinaria amministrazione in assenza di preventiva delibera dei condomini in assemblea."

 

Requisiti essenziali sono però l'urgenza, che dovrà esistere nel caso concreto; nonchè la successiva comunicazione da parte dell'amministratore ai condomini nella prima assemblea di condominio utile al fine di una corretta informazione.

  1. Le spese urgenti assunte dall'amministratore per conto del condominio sono obbligatorie per quest'ultimo ai sensi dell'art. 1133 c.c. e dovranno essere suddivise tra i condomini che lo compongono in ragione dei millesimi risultanti dal regolamento di condominio.
  2. L'assunzione di un'obbligazione in nome e per conto di un altro soggetto (il condominio) comporta l'imputazione delle spese in capo a quest'ultimo che sarà il solo tenuto al pagamento in quanto ad esso direttamente riferibili.
  3. Inoltre dette opere assunte dall'amministratore, in assenza di preventiva delibera, non legittimano i singoli condomini ad agire in rivalsa o regresso verso lo stesso amministratore in quanto quest'ultimo è a ciò legittimato ai sensi di legge. Neanche avranno diritto di rivalersi contro il soggetto che abbia concluso il contratto con il solo amministratore di condominio in quanto egli risultava legittimato ad agire con il terzo in forza di legge.