BANCHE E DIRITTO DI RECESSO:

 

BANCHE E DIRITTO DI RECESSO:

Nullità di clausole statutarie che determinano la soppressione del diritto di recesso e della sua liquidazione.

 

Tra i diritti dei soci rientra il diritto di recedere dalla società. Il diritto di recesso, ed alla conseguente liquidazione, è un diritto individuale di ciascun socio e non può mai essere sacrificato in nome di un prevalente interesse della società.

Il tribunale di Napoli in una recentissima pronuncia (marzo 2016) ha sancito la nullità di clausole statutarie che prevedano la possibilità per l'organo amministrativo di una Banca “di limitare o rinviare in tutto o in parte, senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del socio uscente per recesso” (anche in caso di trasformazione). 

Si vieta l'introduzione di clausole che comprimano in modo assoluto il diritto al disinvestimento della partecipazione del socio che si realizza attraverso la liquidazione della partecipazione a seguito dell'esercizio del diritto di recesso. Sono nulle le clausole inserite in uno statuto bancario che attribuiscono agli amministratori la scelta meramente discrezionale circa il rinvio senza limiti di tempo del rimborso della partecipazione del socio uscente.

L'art. 28 del Testo Unico Bancario ammette però la possibilità per le società-istituti di credito, di limitare solamente, e dunque non sopprimere o rinviare senza limiti di tempo ad insindacabile giudizio dell'organo amministrativo, il diritto al rimborso nei confronti del socio recedente, sulla base delle indicazioni della Banca d'Italia.

Il tribunale sostiene la nullità anche di quelle clausole, la cui giustificazione risiederebbe nella disposizione sopra citata del Testo Unico Bancario, che violino in concreto le disposizioni normative che prevedono che il diritto di recesso possa essere limitato ma non escluso e soppresso come sancito dall'art. 2437 sesto comma Codice Civile; ciò in quanto ammetterne la loro validità determinerebbe una lesione ingiustificata ed illegittima di un diritto individuale del socio: il diritto di recesso e della sua liquidazione.

L'attribuzione alla discrezionalità degli amministratori circa il rinvio senza limiti di tempo del rimborso nei confronti del socio recedente determina una lesione di un diritto costituzionalmente garantito ossia l'art. 47 della Costituzione che tutela e favorisce l'investimento azionario in quanto detta attribuzione causerebbe una compressione del diritto individuale del socio di remunerare al meglio il proprio investimento.