Assegno postdatato quale garanzia di un'obbligazione e sua illegittimità

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Assegno postdatato quale garanzia di un'obbligazione e sua illegittimità

L'emissione di un assegno, mezzo di pagamento, postdatato rispetto al giorno dell'effettiva emissione, quale garanzia posta a favore del creditore per il caso di inadempimento da parte del debitore dell'obbligazione di credito esistente, è illegittima come dichiarato dalla Cassazione in una recente pronuncia (n. 10710, 24 maggio 2016).

Si rileva che l'assegno è una modalità di pagamento immediato del prezzo e non uno strumento di garanzia per il caso di mancato o inesatto adempimento dell'obbligazione. Esso, qualora sottenda lo scopo di garanzia, diventa un assegno illegittimo in quanto contrario alla normativa speciale sugli assegni. Stante l'illegittimità dello stesso ne deriva la nullità della funzione di garanzia ad esso sottesa ed attribuita dalle parti. Queste ultime infatti non possono mutare la natura giuridica dell'assegno in virtù dell'autonomia contrattuale in quanto prevalgono gli interessi pubblicistici sottesi alla normativa che disciplina l'assegno quale modalità di pagamento attuale.

L'assegno postdatato in esame non è un titolo valido e legittimante il pagamento dell'obbligazione tramite decreto ingiuntivo e dunque qualora quest'ultimo fosse emesso il debitore potrà opporsi e chiederne la revoca.