Offrire la propria assistenza alle imprese in forma
societaria nel momento della loro nascita è per noi Notai dello studio CPV un percorso emozionante nonché un orgoglio.
Il servizio offerto è caratterizzato dalle seguenti qualità:
COMPETENZA – CELERITA’- CONVENIENZA
- competenza nella consulenza per la:
costituzione società di persone (S.S., S.n.c. e S.a.s.),
costituzione società di capitali (S.r.l., S.p.A. e S.a.p.A.),
costituzione nuove società a responsabilità limitata (S.r.l.s.)
costituzione società cooperative (Soc. Coop.);
- assoluta celerità nell’ iscrizione della società nel Registro delle Imprese, con diversificazione tariffaria in base all’ urgenza richiesta dal cliente e garanzia, se necessaria per il cliente, della fase di protocollo in giornata della pratica presso la Camera di Commercio, per atti stipulati entro le ore 15.00;
- convenienza delle tariffe, con costi particolarmente contenuti per le costituzioni su nostro statuto standard di S.r.l.
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Per costituzione della società si fa riferimento essenzialmente al contratto, detto atto costitutivo, mediante il quale si da vita alla società. A seconda del modello societario prescelto sono previste diverse formalità che sono specificamente descritte all’interno dei singoli modelli societari descritti. La costituzione di una qualsiasi società, sia essa di natura semplice, a responsabilità limitata, o per azioni determina le sorti di molti fattori di una qualsiasi unione di persone. All’interno dello studio CPV Notai Associati troverete professionisti attenti ad ogni tipo di esigenza.
Qui di seguito riportiamo le varie tipologie di società :
La tipologia più elementare di società è la società semplice, disciplinata dagli articoli 2251-2290 c.c. Essa può essere adottata esclusivamente per attività economiche di natura non commerciale. L’atto costitutivo, ai sensi dell’art. 2251 c.c., non richiede forme particolari, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti, ad esempio nel caso di beni immobili. Ai sensi della legge 580/93 l’iscrizione di tale tipo societario avviene in apposita sezione speciale del Registro delle Imprese. La società semplice non è dotata di personalità giuridica, ma solo di autonomia patrimoniale imperfetta, in quanto, ai sensi dell’art. 2267 c.c., i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per quanto riguarda la responsabilità, ai sensi dell’art. 2267 c.c., per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.
La tipologia della società in nome collettivo viene adottata quando due o più persone vogliano svolgere una attività commerciale senza limitazione di responsabilità. Essa è disciplinata dagli articoli 2291-2312 c.c. e, per quanto non disposto da tali norme, da quelle previste per la società semplice. La S.N.C. è soggetta, ai sensi dell’art. 2296 c.c., alla iscrizione nel Registro delle Imprese; tale iscrizione si effettua mediante il deposito dell’atto costitutivo, con sottoscrizione autentica dei contraenti o con copia autentica dello stesso, qualora stipulato per atto pubblico, entro trenta giorni presso l’ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Tale onere è in capo agli amministratori ed in caso di loro inerzia al deposito possono provvedere i singoli soci a spese della società o a far condannare gli amministratori ad eseguirlo; qualora la stipula dell’atto costitutivo sia avvenuta per atto pubblico l’onere del deposito è a carico del notaio. La responsabilità dei soci è da intendersi solidale ed illimitata.
Nella società in accomandita semplice, disciplinata dagli artt. 2313-2324 c.c., sono presenti due tipologie di soci: i soci accomandanti, i quali sono tenuti esclusivamente al conferimento, conseguentemente sono responsabili per le obbligazioni societarie limitatamente alle quote conferite (tranne che abbiano acconsentito che il loro nome sia ricompreso nella ragione sociale, nel qual caso rispondono di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente), in caso di fallimento della società non incorrono nella procedura fallimentare; i soci accomandatari ne rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali, a tale categoria di soci è riservata l’amministrazione della società. Essi possono agire disgiuntamente, salva diversa previsione statutaria. È sfornita di personalità giuridica ma, come la S.N.C., può svolgere attività commerciale. Ha, pertanto, anch’essa una autonomia patrimoniale imperfetta. La costituzione della S.A.S. può avvenire per atto pubblico o per scrittura autenticata; vi è, poi, la necessità della iscrizione della stessa presso il Registro delle Imprese, in difetto verrà qualificata come S.A.S. irregolare per cui i rapporti tra la società ed i terzi sono regolati dalle norme sulla società semplice, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci e la possibilità per la società di essere sottoposta a fallimento.
La società a responsabilità limitata è disciplinata dagli articoli 2462 – 2483 c.c. La S.R.L., come la società per azioni (S.P.A.), essendo dotata di personalità giuridica, risponde per le obbligazioni sociali soltanto col suo patrimonio; il capitale sociale è minimo e per questo, oltre che per la gestione più semplificata e leggera e per i poteri assegnati ai soci, è il modello societario adatto alle imprese di importanza minore rispetto a quelle organizzate in forma S.p.A. La costituzione può avvenire con contratto o con atto unilaterale, l’atto costitutivo, redatto per atto pubblico, deve contenere le indicazioni prescritte dall’art. 2463 c.c., le formalità per la costituzione e per la successiva iscrizione della società presso il Registro delle Imprese sono identiche, in virtù di apposito rinvio, a quelle dettate per le S.p.A.; pertanto sino alla iscrizione per le obbligazioni sociali rispondono i soci solidalmente ed illimitatamente. E’ prevista la possibilità di S.R.L. con socio unico, disciplinata dal D.Lgs. 88/1993, la recente riforma del diritto societario ha previsto tale possibilità soprattutto in funzione di deroga alla limitazione della responsabilità dell’unico socio. A norma del’art. 2464 c.c. alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere depositato almeno il 25% del capitale sociale; i conferimenti in denaro possono essere effettuati anche mediante una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria di pari importo, il socio ha facoltà, poi, di sostituire la polizza o la fideiussione con l’importo dovuto.
La società per azioni (S.p.A.) è disciplinata dagli artt. 2325-2451 c.c. La S.p.A. è il classico modello al quale si ispirano le società di capitali. Le caratteristiche principali di tale tipo di società possono essere rinvenute dalla limitazione della responsabilità in capo ai soci nel limite del capitale sociale sottoscritto ed essendo il capitale sociale suddiviso in azioni. La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale. Le condizioni per la costituzione della S.p.A., a norma dell’art. 2329 c.c., sono:
Sottoscrizione del capitale sociale (almeno 60.000 €);
Versamento del 25% dei conferimenti in denaro presso una banca;
Conferimenti sia in denaro che in natura;
Autorizzazioni governative ed esistenza delle condizioni richieste dalle leggi speciali in ordine alla costituzione, in funzione dell’oggetto.
Iscrizione della società nel Registro delle Imprese.
Gli organi della società sono:
L’assemblea dei soci, si distingue in generale (nella quale hanno diritto di intervento tutti i soci) e speciale (nella quale intervengono solo i soci detentori di particolari tipologie di azioni in ordine ad argomenti afferenti le stesse). L’assemblea viene convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione . Lo Scioglimento della società per azioni avviene per le cause contemplate dell’art. 2484 c.c., per fallimento o per provvedimento dell’autorità governativa.
La società cooperativa (s.c.) è quel tipo di società che si prefigge uno scopo mutualistico; in altre parole i soci, attraverso la società, possono riuscire ad ottenere beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle che otterrebbero qualora agissero singolarmente. Tali società possono, pertanto, a seconda del fine che perseguono distinguersi in cooperative di consumo, di credito, di lavoro, di produzione, edilizie, assicuratrici.
La recente riforma del diritto societario ha introdotto due figure di cooperative:
cooperativa a mutualità prevalente;
cooperativa a mutualità non prevalente.