LA SEPARAZIONE DEI BENI: TUTELE E VINCOLI, CHIEDI CONSIGLIO AL TUO NOTAIO

Con la separazione dei beni ciascun coniuge rimane l’esclusivo titolare dei sui beni e di ogni acquisto effettuato anche durante il matrimonio, con diritto di amministrare in esclusiva il suo patrimonio. In sostanza il solo coniuge proprietario del bene ha diritto al godimento del bene, a meno che, tramite procura, o specificandolo al momento dell’acquisto, esso non venga cointestato, indicando eventualmente la quota di comproprietà da assegnare. 

La scelta di questo tipo di convenzione inoltre prevede l'obbligo, per entrambi gli sposi, di contribuire alle spese in maniera proporzionale, considerando le proprie possibilità economiche e mettendo al vertice il fabbisogno familiare.

Come per le altre convenzioni matrimoniali la scelta di questo regime patrimoniale può essere effettuata: al momento della celebrazione del matrimonio dando apposita dichiarazione a chi celebra; prima del matrimonio con una convenzione stipulata da un notaio (che verrà poi trasmessa all’ Ufficiale dello Stato Civile al momento della celebrazione o della trascrizione del matrimonio); oppure dopo il matrimonio sempre con una convenzione stipulata da un notaio e annotata solo successivamente a margine dell’atto di matrimonio.

Chi sceglie questo regime patrimoniale ha la possibilità di mantenere più flessibilità nei rapporti patrimoniali sotto vari aspetti. Può essere utile, per esempio, per tutelare l’altro coniuge dai debiti personali di chi li ha contratti. Oppure, per le questioni legate all’eredità non c’è nessuna interferenza fra il regime patrimoniale della famiglia e i diritti ereditari dei coniugi, che rimangono gli stessi, ma ci sono alcune differenze per i beni in successione: ad esempio, se un coniuge acquista un immobile in regime di separazione dei beni alla sua morte esso andrà interamente in successione e non per metà del valore. Inoltre il regime di separazione dei beni impedisce che i beni del coniuge defunto passino al gruppo familiare dell’altro coniuge. La separazione però non impedisce in alcun modo di effettuare acquisti dei beni congiuntamente e, anzi, consente di decidere se a quote uguali o disuguali.

Esista poi una sentenza, la separazione giudiziale dei beni, che può essere richiesta da ciascuno dei coniugi in caso di interdizione o inabilitazione di uno dei coniugi, nel caso in cui ci sia stata una cattiva amministrazione della comunione o degli affari personali da parte di uno dei due coniugi, tale da mettere a repentaglio gli interessi della famiglia, oppure in casi di mancata o insufficiente contributo da parte di uno dei coniugi al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, sempre in maniera proporzionale alle proprie capacità.