PRELAZIONE EREDITARIA

Con l'apertura della successione, che si determina a seguito del decesso di una persona fisica, i beni del defunto costituiscono una massa ereditaria che in molti casi sono di spettanza di più eredi in quote (individuate dall'eventuale testamento o in mancanza, dalla legge).

In questi casi, finchè vige lo stato di comunione ereditaria, ossia fino a che non intervenga una divisione a ciascun erede spetta un diritto di prelazione sulla vendita effettuata da uno dei coeredi della propria QUOTA ereditaria (ovvero sulla vendita della propria quota indivisa dell'UNICO bene facente parte del compendio ereditario poichè esso rappresenta la quota ereditaria medesima).

Il diritto di prelazione consiste nel diritto dei coeredi di essere preferiti a parità di condizioni nella vendita della quota ereditaria rispetto ai terzi. Il diritto di prelazione previsto dal codice civile è personale in capo ai coeredi e pertanto rinunciabile dagli stessi.

Il coerede che voglia "vendere bene" e dunque senza pregiudizio per l'acquirente, dovrà rispettare la prelazione, notificando la proposta di vendita di quota agli altri coeredi i quali potranno usufruire della prelazione ed acquistare la quota in vendita ovvero rinunciare alla prelazione.

La rinuncia può avvenire anche a prescindere da una proposta di vendita ed anche a seguito di una proposta di vendita formulata solo genericamente poichè il diritto di prelazione esiste per effetto della legge e non sorge con la proposta.

Il mancato rispetto della prelazione in esame attribuisce ai coeredi, fino a quando permane la comunione ereditaria, il diritto di riscatto della quota venduta nei confronti degli acquirenti e dei loro aventi causa.