QUOTA DI LEGITTIMA: testamento e donazioni lesive

QUOTA DI LEGITTIMA: testamento e donazioni lesive

Azione di riduzione

La quota di legittima è quella parte del patrimonio ereditario che la legge riserva a certi soggetti legati da stretti rapporti familiari con il defunto, a tutela della quale gli interessati (cd “legittimari”) possono agire in giudizio mediante l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie o anche delle donazioni fatte in vita dal defunto, che possano risultare lesive della legittima stessa.

Il testamento e le donazioni fatte in vita dal defunto sono validi anche se non tengono conto della posizione dei legittimari, ma sono impugnabili con l’azione di riduzione qualora all'apertura della successione risultino lesivi della quota di legittima.

L'azione di riduzione è un'azione personale, spettante ai legittimari, che sorge al momento dell’apertura della successione, e che non può essere oggetto di rinuncia prima.

Ad esempio in caso di donazione fatta dal padre ad uno solo dei figli, che leda la quota di legittima di chi non ha ricevuto nulla (ad esempio, gli altri figli e/o il coniuge), gli altri legittimari potranno agire con azione di riduzione, o rinunciare alla stessa, comunque solo dopo la morte del donante.

 

I legittimari , ovvero coloro che hanno diritto per legge ad una quota legittima, sono: il coniuge, l'unito civilmente, i discendenti o in mancanza di discendenti gli ascendenti 

Le quote a loro riservate sono:

al coniuge (o unito civilmente) in assenza di figli anche se presenti gli ascendenti:

- la metà del patrimonio;

al coniuge (o unito civilmente) in presenza di figli:

- 1/3 se in presenza di un figlio;

- 1/4 se in presenza di due o più figli;

ai figli in assenza del coniuge (genitore di questi ultimi):

- la metà del patrimonio se vi è un figlio solo;

- 2/3 del patrimonio se vi sono due o più figli;

agli ascendenti se assenti i figli, anche se presente il coniuge:

- sempre 1/3 del patrimonio anche se presente il coniuge.

 

È opportuno inoltre prestare attenzione alla distinzione tra “eredi legittimi” e “legittimari”: i primi infatti sono coloro che vengono “chiamati” dalla legge ad una determinata eredità laddove il defunto non abbia lasciato un testamento, mentre i secondi, come sopra indicato, sono soggetti che per la loro particolare vicinanza al defunto, ricevono dalla legge una tutela rafforzata (cioè il diritto di conseguire una quota di eredità a loro riservata, come sopra esposto, indipendentemente dalla volontà del defunto).

 

 

QUOTA LEGITTIMA: La quota di legittima è quella parte di patrimonio che la legge riserva a certi soggetti legati da rapporti familiari con il defunto e donante e della quale la legge assicura il rispetto mediante l'azione di riduzione delle disposizioni effettuate da parte del donante o degli atti lesivi disposti dal defunto per testamento.

LEGITTIMARI : coloro che hanno diritto per legge ad una quota di eredità (cd legittima)

DISCENDENTI : coloro che discendono direttamente da un capostipite

ASCENDENTI :madre, padre, nonno o nonna, bisnonno o bisnonna.