QUALI SONO I BENI MOBILI DA POTER "PRENDERE IN PEGNO"?

Il pegno è un diritto reale di garanzia avente ad oggetto beni mobili non registrati determinati e si costituisce mediante la trasmissione del possesso del bene in capo al creditore garantito (colui che è “beneficiario” del pegno). A titolo di esempio tra i beni mobili non registrati si possono includere un orologio, un quadro, un anello, alcuni macchinari industriali, delle merci; per contro, sempre a titolo di esempio, non ricadono nella categoria dei beni mobili non registrati le automobili e i motocicli.

Il pegno non possessorio deroga all'ordinaria modalità di costituzione del pegno in quanto si costituisce senza trasmissione del possesso del bene che ne è oggetto in capo al creditore garantito, essendo sufficiente l'atto scritto da iscriversi in appositi registri telematici.

Il pegno non possessorio può essere costituito da un imprenditore iscritto presso il Registro delle Imprese; l’imprenditore, proprietario del bene concesso in pegno a garanzia di crediti inerenti l’attività di impresa, non perde quindi il possesso del bene mobile non registrato, potendo continuare ad utilizzarlo.

Il pegno non possessorio è rotativo, salvo diversa pattuizione delle parti, cioè il debitore che ha mantenuto il possesso del bene può anche venderlo ma il vincolo costituito con il pegno si trasferisce sul denaro o sul bene ricevuto in cambio, ovvero sul bene risultante dalla trasformazione del bene stesso (es. passaggio da un semi-lavorato ad un prodotto finito).

Oggetto del pegno non possessorio possono essere beni mobili presenti ma anche futuri, determinati o determinabili mediante rinvio ad un settore merceologico dell'impresa, purché destinati all'esercizio dell'impresa.

In caso di inadempimento da parte del debitore dell’obbligazione garantita con il pegno non possessorio, la legge attribuisce al creditore, a seguito di comunicazione al debitore, alternativamente la facoltà di:

1. procedere alla vendita del bene mobile oggetto di pegno salvo la restituzione dell'eccedenza rispetto al credito garantito;

2. trattenere il bene fino alla somma garantita purché il contratto abbia previsto anticipatamente i criteri e le modalità cui attenersi per la determinazione del valore del bene e del credito;

3. concedere in locazione il bene imputando i canoni al soddisfacimento del proprio credito fino alla somma garantita;

4. escutere il credito fino alla somma garantita.

 

 

PEGNO Il pegno è un diritto reale di garanzia avente ad oggetto beni mobili non registrati determinati e si costituisce mediante l'impossessamento del bene in capo al creditore garantito.

PEGNO NON POSSESSORIO È un pegno (diritto reale di garanzia) che si costituisce senza trasmissione del possesso del bene oggetto del pegno, in capo al creditore garantito; è sufficiente l'atto scritto da iscriversi in appositi registri telematici.