TASSE: Atti e Imposte relative

TASSE

Atti e Imposte relative

Compravendita: Tassazione sulla differenza

 

Nell’ambito della compravendita immobiliare qualora ci si trovi in presenza della cd. plusvalenza , la stessa, in taluni casi, è soggetta a tassazione quando ricorrano i seguenti presupposti:

1.   oggetto dell'atto di vendita deve essere un immobile acquistato, non per successione, di proprietà dell’attuale venditore da meno di cinque anni;

2.   nel periodo intermedio tra i due atti di compravendita, l'immobile, se abitativo, non deve essere stato adibito a residenza del venditore o di un suo familiare per oltre la metà del tempo in cui è stato di sua proprietà.

In presenza dei suddetti presupposti la plusvalenza è tassabile e la corresponsione della relativa imposta potrà avvenire sia in sede di atto notarile sia successivamente in sede di dichiarazione dei redditi.

Con alcune differenze.

In sede d’atto, per i fabbricati, è prevista un’imposta sostitutiva agevolata; in sede di dichiarazione dei redditi invece la plusvalenza fa cumulo con i redditi percepiti dal venditore e di conseguenza tassata in base allo scaglione di appartenenza.

Regole particolari sono applicabili nel caso di terreni edificabili o per immobili ricevuti mediante atto di donazione.

 

 

Trust: Atto di dotazione e imposte

Il trust è un istituto giuridico con il quale una o più persone, “disponenti” trasferiscono beni e diritti sotto la disponibilità del “trustee” il quale assume l’obbligo di amministrarli nell’interesse di uno o più beneficiari o per un fine determinato.

L’atto di costituzione del trust, esattamente come gli atti di dotazione di beni nei confronti del trust stesso, è soggetto all'imposta sulle donazioni e successioni anche se non ricorre necessariamente l'intento liberale tipico delle donazioni.

Vanno in questa direzione le più recenti pronunce giurisprudenziali di legittimità che sanciscono l'applicazione della suddetta imposta anche agli atti che costituiscono vincoli di destinazione di beni per scopi ritenuti meritevoli di tutela secondo la legge, ai quali il trust è parificato.

Sono quindi immediatamente tassabili sia l'atto di costituzione del trust sia l'atto di dotazione dello stesso; non viene rinviata l'applicazione dell'imposta alla successiva disposizione, da parte del trustee nello svolgimento del proprio incarico, dei beni vincolati oggetto del trust, in quanto, fin dal primo atto, si ha una stipulazione nell'interesse di un terzo beneficiario destinatario di un'utilità economica della quale il disponente si priva.

In precedenza, invece, l'orientamento delle amministrazioni finanziarie e dei giudici di merito era stata di valutare caso per caso per verificare l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, determinando se il trust avesse quale causa e fondamento l'intento liberale o invece un intento di garanzia e/o di soddisfacimento di creditori.

Inoltre, l'applicabilità dell'imposta era da riferirsi al successivo atto di trasferimento da parte del trustee a favore dei beneficiari e non all'atto iniziale di costituzione del trust, in quanto solo in quel secondo momento si riteneva verificarsi l'arricchimento effettivo del beneficiario.