Quando si apre una successione e tra i beni da dividere c’è del denaro depositato sul conto corrente del defunto, le aspettative degli eredi si scontrano spesso contro le modalità operative delle banche. Vediamo cosa c’è da sapere per evitare abusi e inutili contenziosi.
Quando tra i beni di una successione vi è del denaro depositato su un conto corrente oppure dei titoli in gestione amministrata dalla banca, gli eredi sono soliti richiedere immediatamente ciascuno il pagamento della propria parte all’ istituto di credito il quale però, a volte, oppone un rifiuto.
La ragione di questo comportamento, spesso percepito come ingiustificato e vessatorio, risiede da un lato nella necessità per la banca di essere certa della morte del cliente detentore del conto corrente e, dall’ altro, nell’ opportunità di non essere successivamente coinvolta in diatribe tra gli eredi stessi circa la divisione del patrimonio ereditario fra cui vanno conteggiati sia il denaro depositato sia gli eventuali titoli azionari e obbligazionari amministrati per conto del defunto.
Ma andiamo con ordine e spieghiamo per prima cosa quali passi gli eredi devono compiere per entrare legittimamente in possesso dei depositi del parente defunto.
1) Avvisare la banca dell’avvenuto decesso
Per prima cosa occorre presentare alla banca un certificato di morte dell’intestatario del conto accompagnato da un atto notorio o da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l’avvenuto decesso. Il primo è un atto che si compie innanzi al Notaio con la presenza di due testimoni, il secondo invece è un atto che possono compiere gli eredi da soli: in entrambi i casi l’atto notorio o quello sostitutivo servono a dare certezza alla banca della morte del cliente e di quali soggetti subentrano per legge o per testamento nel patrimonio ereditario.
La presentazione di questa prima documentazione ha un duplice effetto. Da un lato blocca il conto corrente e impedisce che successivamente alla morte dell’intestatario possano essere compiute operazioni di prelevamento dei fondi presenti, estinguendo di fatto il potere di firma concesso ad altri soggetti sul conto medesimo. Dall’altro lato, per alcune banche, è sufficiente per permettere agli eredi di entrare in possesso dei soldi già appartenuti al defunto.
Altre banche ancora infatti non procedono allo svincolo delle somme finché non viene presentata copia della dichiarazione di successione registrata all’Agenzia delle Entrate.
In quest’ultimo caso, una volta presentati il certificato di morte e l’atto notorio o l’atto sostitutivo di quest’ultimo, bisogna chiedere alla banca stessa il rilascio di un certificato che attesti i rapporti in essere con la stessa già intestati al defunto. Tale certificato permetterà la corretta compilazione della dichiarazione di successione e andrà allegato alla medesima in sede di registrazione all’Agenzia delle Entrate.
2) La successione testamentaria e la presentazione di copia del testamento
Se il defunto aveva compilato un testamento occorre procedere alla sua pubblicazione prima ancora di recarsi in banca.
Nel caso di testamento olografo, ossia redatto di pugno dal testatore, bisogna portare l’originale da un Notaio assieme a un certificato di morte del defunto e chiederne la pubblicazione. Si tratta di compiere un atto notarile nel quale viene dato atto del contenuto del testamento e grazie al quale quest’ultimo diventa ufficialmente il documento che regola a tutti gli effetti la successione e la successiva distribuzione tra gli eredi del patrimonio del defunto.
Nel caso di testamento pubblico o segreto depositato da un Notaio, occorre recarsi dal professionista depositario del documento di ultima volontà e chiederne la pubblicazione. Anche in questo caso, il Notaio redigerà un atto nel quale verrà data notizia del contenuto del testamento facendogli acquisire piena efficacia sia verso gli eredi nominati tali sia verso tutti i terzi.
3) La presentazione della dichiarazione di successione
Come abbiamo ricordato, in caso di fondi o titoli depositati in banca, bisogna presentare a quest’ultima copia della dichiarazione di successione registrata all’Agenzia delle Entrate.
4) La distribuzione agli eredi del denaro e/o dei titoli depositati sul conto corrente
Compiuto quanto sopra descritto si è pronti a entrare in possesso dei fondi già appartenuti al defunto.
Nessun problema qualora vi sia un unico erede o comunque un unico avente diritto a quanto depositato sul conto. La banca, dietro presentazione della documentazione sopra descritta procederà a pagare l’avente diritto estinguendo così il precedente conto corrente.
Se, invece, gli eredi sono più di uno la banca non pagherà a ciascuno la propria parte indipendentemente dagli altri.
Ciò è dovuto al fatto che ciò che è depositato sul conto corrente del defunto rappresenta un credito del defunto nei confronti della banca e, secondo giurisprudenza costante i crediti del defunto non si dividono automaticamente fra gli eredi ma entrano a far parte della comunione ereditaria.
Questo significa che per effettuare il pagamento, la banca richiederà la contemporanea presenza di tutti gli eredi in quanto la divisione dei fondi depositati è un vero e proprio contratto che si conclude soltanto col consenso di tutti gli aventi diritto. Pertanto, in assenza anche soltanto di uno dei coeredi, non si potrà svincolare alcuna somma depositata sul conto del defunto.
Tale prassi ha ricevuto in più occasioni l’ “ok” dell’Arbitro Bancario e Finanziario, ossia il sistema di risoluzione alternativa delle controversie tra banche e clienti, pertanto agli eredi del defunto non resta che presentarsi insieme allo sportello per chiedere il pagamento dei fondi a loro spettanti.